Legge regionale 20 dicembre 2016, n. 86
Testo unico del sistema turistico regionale. (75)
Bollettino Ufficiale n. 57, parte prima, del 28 dicembre 2016
Art. 70
Locazioni turistiche(49)
1. Alle locazioni turistiche, come disciplinate dall’articolo 53 dell’allegato 1 al d.lgs. 79/2011 (81), si applicano le disposizioni del presente articolo.
2. Chi dà in locazione immobili o porzioni di essi per finalità turistiche, anche nel caso di gestione in forma indiretta, comunica, con modalità telematica, al comune dove gli alloggi sono situati:
a) le informazioni relative all’attività svolta, utili a fini statistici, definite con deliberazione della Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente;
b) l’eventuale forma imprenditoriale di esercizio dell’attività.
3. Le informazioni di cui al comma 2, lettere a) e b), sono trasmesse dal comune alla Città metropolitana di Firenze o al comune capoluogo di provincia per gli adempimenti di competenza.
4. La deliberazione di cui al comma 2 definisce altresì le modalità e i termini con cui sono effettuate le comunicazioni di cui al medesimo comma 2.
5. Gli immobili o porzioni di essi locati per finalità turistiche devono possedere:
a) i requisiti strutturali e igienico-sanitari previsti per le case di civile abitazione;
b) le condizioni di sicurezza e salubrità degli edifici e degli impianti negli stessi installati ai sensi della normativa vigente.
6. Chi dà in locazione immobili o porzioni di essi per finalità turistiche è soggetto all'applicazione delle seguenti sanzioni amministrative:
a) nel caso in cui vengano forniti i servizi accessori o complementari propri delle strutture ricettive, come definiti nel regolamento di cui all’articolo 3, alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 6.000,00;
b) nel caso di (98) omessa comunicazione di cui al comma 2, alla sanzione amministrativa pecuniaria da 250,00 euro a 1.500,00 euro.
Note del Redattore:
Allegato implicitamente aggiunto dall’art. 6, comma 2-ter della presente legge, inserito dall’art. 5, comma 3, l.r. 18 maggio 2018, n. 24 . Successivamente, l’art. 43, comma 1, l.r. 7 gennaio 2019, n. 3 ha aggiunto l’articolo 160-bis nella presente legge, che dispone l’inserimento del presente allegato A.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.