Legge regionale 20 dicembre 2016, n. 86
Testo unico del sistema turistico regionale. (75)
Bollettino Ufficiale n. 57, parte prima, del 28 dicembre 2016
Art. 7
Obblighi per l'esercizio delle funzioni di accoglienza e informazione turistica
1. L'esercizio delle funzioni di accoglienza e informazione turistica di cui all’articolo 5, comma 3, (18) all'articolo 6, comma 2 e all'articolo 9, comma 3, comporta:
a) la stipulazione di una convenzione con l'Agenzia regionale di promozione turistica;
b) la realizzazione del collegamento con la piattaforma informatica regionale;
c) la programmazione e il monitoraggio delle strategie e delle attività turistiche dei territori di destinazione avvalendosi dell’OTD di cui all'articolo 8.
Note del Redattore:
Allegato implicitamente aggiunto dall’art. 6, comma 2-ter della presente legge, inserito dall’art. 5, comma 3, l.r. 18 maggio 2018, n. 24 . Successivamente, l’art. 43, comma 1, l.r. 7 gennaio 2019, n. 3 ha aggiunto l’articolo 160-bis nella presente legge, che dispone l’inserimento del presente allegato A.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.