Legge regionale 20 dicembre 2016, n. 86
Testo unico del sistema turistico regionale. (75)
Bollettino Ufficiale n. 57, parte prima, del 28 dicembre 2016
Art. 5
Funzioni della Città metropolitana di Firenze
1. Sono attribuite alla Città metropolitana di Firenze le funzioni amministrative in materia di:
a) agenzie di viaggio e turismo;
b) classificazione delle strutture ricettive;
c) istituzione e tenuta dell'albo delle associazioni pro-loco;
d) raccolta ed elaborazione dei dati statistici riguardanti il turismo.
2. Le funzioni di cui al comma 1 sono esercitate su tutto il territorio della Città metropolitana di Firenze.
3. Le funzioni di accoglienza e informazione turistica a carattere sovra comunale sono esercitate dalla Città metropolitana di Firenze sull’intero territorio della medesima, fino a quando non sia attivato da parte dei comuni l’esercizio associato di cui all’articolo 6, comma 2.
3 bis. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 3, la Città metropolitana di Firenze adempie quanto previsto dall'articolo 7. (15)
Note del Redattore:
Allegato implicitamente aggiunto dall’art. 6, comma 2-ter della presente legge, inserito dall’art. 5, comma 3, l.r. 18 maggio 2018, n. 24 . Successivamente, l’art. 43, comma 1, l.r. 7 gennaio 2019, n. 3 ha aggiunto l’articolo 160-bis nella presente legge, che dispone l’inserimento del presente allegato A.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.