Legge regionale 20 dicembre 2016, n. 86
Testo unico del sistema turistico regionale. (75)
Bollettino Ufficiale n. 57, parte prima, del 28 dicembre 2016
Art. 44
Oggetto
1. Il presente capo disciplina:
a) le strutture ricettive extra-alberghiere per l'ospitalità collettiva:
1) case per ferie;
2) ostelli; (43)
3) rifugi escursionistici;
4) rifugi alpini;
5) bivacchi fissi.
b) le strutture ricettive extra-alberghiere con le caratteristiche della civile-abitazione:
1) esercizi di affittacamere;
2) bed and breakfast;
3) case e appartamenti per vacanze;
4) residenze d’epoca.
c) i residence;
d) le locazioni turistiche.
2. I periodi di apertura delle strutture ricettive di cui al presente articolo si distinguono in annuali e stagionali:
a) per apertura annuale si intende un periodo di apertura di almeno nove mesi complessivi nell’arco dell’anno solare;
b) per apertura stagionale di intende un periodo di apertura non inferiore a tre mesi consecutivi e non superiore complessivamente a nove mesi nell’arco dell’anno solare.
3. Con il regolamento sono stabiliti i requisiti e i servizi minimi delle strutture ricettive di cui al comma 1.
Note del Redattore:
Allegato implicitamente aggiunto dall’art. 6, comma 2-ter della presente legge, inserito dall’art. 5, comma 3, l.r. 18 maggio 2018, n. 24 . Successivamente, l’art. 43, comma 1, l.r. 7 gennaio 2019, n. 3 ha aggiunto l’articolo 160-bis nella presente legge, che dispone l’inserimento del presente allegato A.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.