Legge regionale 20 dicembre 2016, n. 86
Testo unico del sistema turistico regionale. (75)
Bollettino Ufficiale n. 57, parte prima, del 28 dicembre 2016
Art. 32
Esercizio dell’attività di strutture ricettive alberghiere, campeggi e villaggi turistici
1. L'esercizio delle strutture ricettive di cui al presente capo è soggetto a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti), da presentare, esclusivamente in via telematica, allo sportello unico per le attività produttive (SUAP) competente per territorio.
2. La SCIA attesta l'esistenza dei requisiti previsti dall'articolo 33 e dal regolamento e il rispetto della disciplina vigente in materia di sicurezza, igiene e sanità, urbanistica e edilizia.
3. La SCIA può ricomprendere anche le attività di somministrazione di alimenti e bevande, di vendita al dettaglio e di centro benessere esercitate nei confronti delle persone alloggiate, dei loro ospiti, di coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni organizzati o al pubblico.
4. Lo SUAP, entro cinque giorni dal ricevimento, trasmette al comune capoluogo o alla Città metropolitana di Firenze (100) copia della SCIA e le relative variazioni.
Note del Redattore:
Allegato implicitamente aggiunto dall’art. 6, comma 2-ter della presente legge, inserito dall’art. 5, comma 3, l.r. 18 maggio 2018, n. 24 . Successivamente, l’art. 43, comma 1, l.r. 7 gennaio 2019, n. 3 ha aggiunto l’articolo 160-bis nella presente legge, che dispone l’inserimento del presente allegato A.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.