Legge regionale 20 dicembre 2016, n. 86
Testo unico del sistema turistico regionale. (75)
Bollettino Ufficiale n. 57, parte prima, del 28 dicembre 2016
Art. 24
Campeggi
1. Sono campeggi le strutture ricettive a gestione unitaria, aperte al pubblico, attrezzate su aree recintate per la sosta e il soggiorno di turisti provvisti, di norma, di mezzi di pernottamento autonomi e mobili.
2. I campeggi possono somministrare alimenti e bevande alle persone alloggiate e ai loro ospiti e disporre di altri servizi accessori.
3. Nei campeggi sono consentite:
a) l'attività di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico nel rispetto delle disposizioni di cui alla l.r. 28/2005 ;
b) l'attività di vendita al dettaglio al pubblico nel rispetto delle disposizioni di cui alla l.r. 28/2005 e a condizione che la superficie di vendita complessivamente realizzata non sia superiore a quella di un esercizio di vicinato.
3 bis. È altresì consentita l’attività di centro benessere, sia alle persone alloggiate, sia al pubblico, da intendersi come prestazione di servizi riguardanti la cura del corpo, nel rispetto dei requisiti strutturali, professionali e organizzativi previsti dalle normative di settore. (30)
3 ter. La messa a disposizione di saune, bagni turchi e bagni a vapore, ad uso esclusivo degli ospiti, non è subordinata alla presenza di soggetti in possesso della qualificazione professionale di estetista, né alla SCIA, salvo il possesso dei requisiti igienico sanitari dei locali. Resta fermo l’obbligo, in capo al titolare o gestore della struttura ricettiva, di fornire al cliente le necessarie informazioni sulle modalità di corretta fruizione delle predette attrezzature, sulle controindicazioni al loro utilizzo, sulle precauzioni da adottare, anche attraverso l’esposizione di cartelli nei locali dove sono collocate le attrezzature stesse e assicurando ivi la presenza di personale addetto che esercita la vigilanza. (30)
4. Il titolare o gestore, nel rispetto delle prescrizioni urbanistico-edilizie e, ove previsto, paesaggistiche, può allestire, per l'intero periodo di permanenza del campeggio e al fine di metterle a disposizione dei turisti sprovvisti di mezzi propri di pernottamento:
a) strutture quali roulotte, camper, case mobili e relativi accessori, in non più del 70 per cento (31) delle piazzole;
b) tende e relativi accessori, in non più del 20 per cento delle piazzolefermo restando il limite massimo del 70 per cento cumulando con le strutture di cui alla lettera a)(32)
5. Nei campeggi è consentito l'affitto di non più del 40 per cento delle piazzole per l'intera durata del periodo di apertura della struttura.
5 bis. Possono assumere la denominazione di “camping village“ i campeggi nei quali l’installazione di strutture temporaneamente ancorate al suolo, allestite dal titolare o gestore, è in percentuale superiore al 30 per cento delle piazzole. (33)
Note del Redattore:
Allegato implicitamente aggiunto dall’art. 6, comma 2-ter della presente legge, inserito dall’art. 5, comma 3, l.r. 18 maggio 2018, n. 24 . Successivamente, l’art. 43, comma 1, l.r. 7 gennaio 2019, n. 3 ha aggiunto l’articolo 160-bis nella presente legge, che dispone l’inserimento del presente allegato A.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.