Legge regionale 20 dicembre 2016, n. 86
Testo unico del sistema turistico regionale. (75)
Bollettino Ufficiale n. 57, parte prima, del 28 dicembre 2016
Art. 22
Composizione e servizi degli alberghi diffusi(29)
1. Gli alloggi di cui è composto l'albergo diffuso possono essere costituiti da:
a) camere, aventi accesso diretto da spazi di disimpegno o di uso comune, composte da uno o più locali, arredate e dotate di locale bagno autonomo, dotato di wc, bidet, lavabo, vasca da bagno o doccia;
b) unità abitative, aventi accesso da spazi di disimpegno o di uso comune, composte da uno o più locali, arredati e dotati di locali a uso cucina e bagno autonomi, dotato quest'ultimo di wc, bidet, lavabo, vasca da bagno o doccia.
2. L’albergo diffuso può essere composto anche da una struttura ricettiva, alberghiera o extra alberghiera con le caratteristiche della civile abitazione, disciplinata dalla presente legge; a tale struttura si applica la disciplina prevista per la rispettiva tipologia.
3. La capacità ricettiva minima è di dodici posti letto complessivi.
4. Gli alloggi sono posti in almeno due edifici autonomi e indipendenti incluso lo stesso edificio in cui si trova l'ufficio di ricevimento.
5. I servizi di ricevimento, di accoglienza e di uso comune sono forniti all'interno della struttura principale, ubicata alla distanza massima di 500 metri dai singoli alloggi, misurati nel più breve percorso pedonale possibile.
6. Il servizio di ristorazione e di prima colazione può essere affidato ad altri soggetti titolari di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande ubicati alla distanza massima di 500 metri dai singoli alloggi (78), misurati nel più breve percorso pedonale possibile.
Note del Redattore:
Allegato implicitamente aggiunto dall’art. 6, comma 2-ter della presente legge, inserito dall’art. 5, comma 3, l.r. 18 maggio 2018, n. 24 . Successivamente, l’art. 43, comma 1, l.r. 7 gennaio 2019, n. 3 ha aggiunto l’articolo 160-bis nella presente legge, che dispone l’inserimento del presente allegato A.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.