Legge regionale 20 dicembre 2016, n. 86
Testo unico del sistema turistico regionale. (75)
Bollettino Ufficiale n. 57, parte prima, del 28 dicembre 2016
Art. 16
Riconoscimento delle associazioni pro-loco
1. La Regione riconosce le associazioni pro-loco quali soggetti che concorrono alla promozione dell'accoglienza turistica.
2. Le associazioni pro-loco cooperano con gli enti locali per:
a) la realizzazione di iniziative idonee a favorire la conoscenza, la tutela e la valorizzazione delle risorse turistiche locali;
b) la realizzazione di iniziative idonee a favorire la promozione del patrimonio artistico e delle tradizioni e cultura locali;
c) la realizzazione di iniziative atte a migliorare le condizioni di soggiorno dei turisti;
d) la gestione dei servizi di informazione e accoglienza turistica eventualmente affidati.
3. Il riconoscimento delle associazioni pro-loco avviene tramite l’iscrizione agli albi delle associazioni pro-loco istituiti dai comuni capoluoghi di provincia e dalla Città metropolitana di Firenze.
4. L’iscrizione agli albi delle associazioni pro-loco è subordinata alle seguenti condizioni:
a) lo statuto dell'associazione deve sancire un ordinamento interno a base democratica e un'organizzazione funzionale conforme alle norme del libro I, titolo II, capo II del codice civile;
b) le entrate per le quote associative e per contributi vari di enti, associazioni e privati, nonché le eventuali altre entrate derivanti dallo svolgimento di attività attinenti ai compiti delle pro-loco, devono essere adeguate al perseguimento delle finalità statutarie dell'ente.
5. Le modalità e le procedure per il riconoscimento sono definite con il regolamento.
Note del Redattore:
Allegato implicitamente aggiunto dall’art. 6, comma 2-ter della presente legge, inserito dall’art. 5, comma 3, l.r. 18 maggio 2018, n. 24 . Successivamente, l’art. 43, comma 1, l.r. 7 gennaio 2019, n. 3 ha aggiunto l’articolo 160-bis nella presente legge, che dispone l’inserimento del presente allegato A.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.