Legge regionale 20 dicembre 2016, n. 86
Testo unico del sistema turistico regionale. (75)
Bollettino Ufficiale n. 57, parte prima, del 28 dicembre 2016
Art. 159
Norme transitorie e finali (71)
1. Fino all'entrata in vigore del regolamento resta in vigore il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 23 aprile 2001, n. 18/R (Regolamento di attuazione del Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo. l.r. 23 marzo 2000, n. 42 ), relativamente alle parti compatibili, ed è fatto salvo quanto previsto dalla deliberazione della Giunta regionale 7 settembre 2009, n. 763 (LR 35/2000 - PRSE 2007-2010 - Progetto Speciale di Interesse Regionale Toscana Turistica & Competitiva) e da quelle conseguenti.
1 bis. Gli affittacamere che alla data di entrata in vigore della presente legge somministrano alimenti e bevande agli alloggiati ai sensi dell'articolo 55, comma 2, della l.r. 42/2000, che abbiano assunto o meno la denominazione di bed and breakfast ai sensi della medesima disposizione, qualora intendano continuare l'attività di somministrazione, entro dodici mesi dalla data predetta, provvedono:
a) qualora intendano somministrare solo la prima colazione, ad effettuare una comunicazione allo SUAP competente per territorio con la quale assumono la denominazione di bed and breakfast ai sensi dell'articolo 56, comma 2, lettera a) o b);
b) qualora intendano somministrare alimenti e bevande, a presentare la SCIA allo SUAP competente per territorio, con la quale assumono la denominazione di bed and breakfast in forma imprenditoriale, ai sensi dell'articolo 56, comma 2, lettera a); qualora già esercitino l'attività in forma imprenditoriale, in luogo della presentazione della SCIA effettuano una comunicazione.(5)
1 ter. Sono fatte salve le autorizzazioni già rilasciate alla data di entrata in vigore della legge regionale 23 marzo 2000, n. 42 (Testo Unico delle leggi regionali in materia di turismo), in assenza dei requisiti di cui all’articolo 34 bis, comma 3, lettere b), c) e d), della medesima legge. (72)
1 quater. Fino all’entrata in vigore del regolamento, ai fini dell’accesso all’esame per lo svolgimento della professione di accompagnatore turistico è richiesto il possesso di uno dei seguenti titoli:
a) diploma di maturità di istituto tecnico o professionale per il turismo;
b) diploma di liceo linguistico;
c) diploma di laurea in economia e gestione dei servizi turistici;
d) diploma di laurea in lingue;
e) diploma di istituto superiore per interpreti e traduttori o laurea in scienze della mediazione linguistica;
Note del Redattore:
Allegato implicitamente aggiunto dall’art. 6, comma 2-ter della presente legge, inserito dall’art. 5, comma 3, l.r. 18 maggio 2018, n. 24 . Successivamente, l’art. 43, comma 1, l.r. 7 gennaio 2019, n. 3 ha aggiunto l’articolo 160-bis nella presente legge, che dispone l’inserimento del presente allegato A.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.