Legge regionale 20 dicembre 2016, n. 86
Testo unico del sistema turistico regionale. (75)
Bollettino Ufficiale n. 57, parte prima, del 28 dicembre 2016
Art. 14
Cabina di regia del turismo
1. È istituita presso la Giunta regionale una cabina di regia del turismo, di seguito denominata cabina, al fine di garantire il necessario raccordo fra le esigenze di promozione turistica a livello locale e quelle di interesse regionale.
1 bis. La cabina di cui al comma 1 ha una durata coincidente con quella della legislatura regionale. (19)
2. La cabina è composta da:
a) l'assessore regionale al turismo, o un suo delegato, con funzioni di presidente;
b) cinque membri in rappresentanza dei comuni designati dal Consiglio delle autonomie locali (CAL);
c) un membro designato dalla Città metropolitana di Firenze;
d) un membro designato dalle CCIAA della Toscana;
e) sei membri designati dalle associazioni regionali, comprensive di associazioni di imprese e/o professioni del turismo, maggiormente rappresentative del settore del turismo;(97)
f) tre membri designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative; (20)
g) un membro designato congiuntamente dalle associazioni agrituristiche maggiormente rappresentative. (20)
3. La cabina:
a) esprime parere consultivo alla Giunta regionale ai fini dell'approvazione degli indirizzi per l’elaborazione del programma operativo dell’Agenzia regionale di promozione turistica, di cui all’articolo 6 bis della l.r. 22/2016. (77)
b) esprime parere consultivo sul regolamento di attuazione del presente testo unico;
c) esprime parere consultivo sugli standard minimi individuati dalla Giunta regionale per la realizzazione del prodotto turistico omogeneo di cui all'articolo 15;
d) raccoglie le segnalazioni di situazioni rilevate sul territorio relative a fenomeni di abusivismo, partecipandole agli organi addetti alle funzioni di vigilanza e controllo;
e) propone lo svolgimento di analisi, ricerche e valutazioni in materia di turismo.
e bis) effettua con cadenza annuale una valutazione delle attività degli uffici di accoglienza ed informazione turistica. (21)
4. La cabina è regolarmente costituita e può operare quando sono effettuate le designazioni che garantiscono la presenza di almeno nove membri.
5. La partecipazione alle sedute della cabina è a titolo gratuito.
6. Con atto della Giunta regionale sono definite le modalità di organizzazione e di funzionamento della cabina.
Note del Redattore:
Allegato implicitamente aggiunto dall’art. 6, comma 2-ter della presente legge, inserito dall’art. 5, comma 3, l.r. 18 maggio 2018, n. 24 . Successivamente, l’art. 43, comma 1, l.r. 7 gennaio 2019, n. 3 ha aggiunto l’articolo 160-bis nella presente legge, che dispone l’inserimento del presente allegato A.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.