Legge regionale 20 dicembre 2016, n. 86
Testo unico del sistema turistico regionale. (75)
Bollettino Ufficiale n. 57, parte prima, del 28 dicembre 2016
Art. 112
Sanzioni amministrative
1. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 6.000,00:
a) chiunque esercita l'attività professionale di guida turistica senza aver presentato la SCIA o in mancanza della specifica abilitazione ai sensi dell’articolo 104, comma 3 (91);
b) i soggetti di cui agli articoli 87 e 96 che, per lo svolgimento della propria attività, si avvalgono delle persone di cui alla lettera a).
2. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300,00 a euro 1.500,00:
3. È soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 a euro 600,00:
b) la guida turistica che esercita in una lingua per la quale non ha conseguito l'abilitazione.
4. In caso di reiterazione di una delle violazioni di cui al presente articolo nei due anni successivi, le relative sanzioni pecuniarie sono raddoppiate.
5. Il comune, nei casi di cui al comma 1, lettera b), e al comma 2, lettera b), che assumano particolare gravità oppure siano reiterati nell'anno, può sospendere l'attività fino ad un massimo di trenta giorni.
Note del Redattore:
Allegato implicitamente aggiunto dall’art. 6, comma 2-ter della presente legge, inserito dall’art. 5, comma 3, l.r. 18 maggio 2018, n. 24 . Successivamente, l’art. 43, comma 1, l.r. 7 gennaio 2019, n. 3 ha aggiunto l’articolo 160-bis nella presente legge, che dispone l’inserimento del presente allegato A.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.