Menù di navigazione

Legge regionale 20 dicembre 2016, n. 86

Testo unico del sistema turistico regionale. (75)

Regolamento regionale 7 agosto 2018, n. 47/R.

Bollettino Ufficiale n. 57, parte prima, del 28 dicembre 2016

Art. 102
Sanzioni amministrative
1. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 6.000,00:
a) chiunque esercita l'attività di agenzia di viaggio senza aver presentato la SCIA di cui all'articolo 89;
c) l'associazione iscritta all'albo di cui all'articolo 96 che effettua le attività nei confronti dei non associati. (90)

Parole soppresse con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 37.

2. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 600,00 a euro 3.600,00:
b) il direttore tecnico che non presta la propria attività lavorativa con carattere di esclusività in una sola agenzia e il responsabile organizzativo che viola le norme di cui all'articolo 97, comma 4;
c) l'associazione iscritta all'albo di cui all'articolo 96 che effettua le attività senza la preventiva comunicazione prevista all'articolo 97;
d) il soggetto organizzatore di cui all'articolo 98 che contravviene agli obblighi ivi previsti;
e) chi contravviene a quanto disposto dall'articolo 88, comma 3;
f) chi contravviene agli obblighi previsti dall'articolo 89, commi 3 e 7, dall'articolo 92 e dall'articolo 96, comma 7.
3. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 200,00 a euro 1.200,00, chi viola gli obblighi di cui al presente capo non altrimenti sanzionati.
4. In caso di reiterazione di una delle violazioni di cui al presente articolo nei due anni successivi, le relative sanzioni pecuniarie sono raddoppiate

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 17 ottobre 2017, n. 58, art. 2 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Punto così sostituito con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 10.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 10.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 11.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 12.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 16.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 17.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Rubrica così sostituita con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 18.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Rubrica così sostituita con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 20.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Rubrica così sostituita con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 22.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 23.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 24.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 25.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 26.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 27.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 28.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 29.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Rubrica così sostituita con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 30.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 31.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 33.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 35.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 38.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 39.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 40.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 41.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 43.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 44.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Rubrica così sostituita con l.r. 18 maggio 2018, n. 24, art. 45.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Allegato previsto dall'articolo 5 della l.r. 18 maggio 2018, n. 24 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 26 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 27 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 28 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 30 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 31 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 32 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 32 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 33 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Rubrica così sostituita con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 34 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 34 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 35 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 38 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 39 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 40 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 42 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 14 giugno 2019, n. 32, art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 26 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 27 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 28 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 29 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.