Legge regionale 20 dicembre 2016, n. 86
Testo unico del sistema turistico regionale. (75)
Bollettino Ufficiale n. 57, parte prima, del 28 dicembre 2016
TITOLO IV
Vigilanza e controllo
Art. 158
Vigilanza e controllo
1. Le funzioni di vigilanza e controllo sul rispetto delle disposizioni di cui al presente testo unico, compresa l'applicazione delle sanzioni amministrative, sono di competenza degli enti cui è attribuita la funzione di amministrazione attiva.
2. In caso di infrazioni concernenti le professioni di maestro di sci e di guida alpina, i comuni provvedono ad inviare al rispettivo Collegio regionale copia dei verbali di accertamento delle infrazioni riguardanti i soggetti iscritti nel relativo albo professionale.
Note del Redattore:
Allegato implicitamente aggiunto dall’art. 6, comma 2-ter della presente legge, inserito dall’art. 5, comma 3, l.r. 18 maggio 2018, n. 24 . Successivamente, l’art. 43, comma 1, l.r. 7 gennaio 2019, n. 3 ha aggiunto l’articolo 160-bis nella presente legge, che dispone l’inserimento del presente allegato A.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.