Legge regionale 20 dicembre 2016, n. 86
Testo unico del sistema turistico regionale. (75)
Bollettino Ufficiale n. 57, parte prima, del 28 dicembre 2016
TITOLO I
Sistema organizzativo del turismo
CAPO I
Disposizioni generali
Art. 1
Oggetto e finalità
1. Il presente testo unico disciplina il sistema organizzativo del turismo della Regione Toscana, le strutture turistico ricettive, le imprese e le professioni del turismo.
2. La Regione, nel rispetto del principio di sussidiarietà, interviene in particolare per:
a) riconoscere il ruolo strategico del turismo per lo sviluppo economico sostenibile, la promozione e la valorizzazione del territorio;
b) definire gli strumenti della politica del turismo, individuando gli obiettivi per la valorizzazione e per lo sviluppo del sistema turistico toscano, anche in sinergia con il sistema agrituristico di cui alla legge regionale 23 giugno 2003, n. 30 (Disciplina delle attività agrituristiche e delle fattorie didattiche in Toscana);
c) promuovere e valorizzare, sul mercato locale, nazionale ed estero, l'immagine unitaria del sistema turistico toscano e di ciascuna delle sue parti;
d) favorire accordi e collaborazioni con una pluralità di soggetti, tra cui lo Stato, le regioni, gli enti locali, le camere di commercio industria, artigianato e agricoltura (CCIAA), le università;
e) definire e attuare politiche di gestione coordinata delle risorse turistiche, valorizzando anche il patrimonio storico, monumentale, naturalistico, culturale, rurale e termale della regione;
f) favorire il miglioramento e l'ampliamento dell'offerta turistico-ricettiva, anche attraverso il sostegno all'innovazione tecnologica e organizzativa del settore;
g) sostenere il ruolo delle imprese operanti nel settore turistico che applicano la normativa in materia di sicurezza sul lavoro, investono sulla sicurezza e rispettano la disciplina contrattuale nazionale e integrativa dei rapporti di lavoro, al fine di migliorare la qualità dell'organizzazione, delle strutture e dei servizi turistici, con particolare riguardo alle micro, piccole e medie imprese, anche mediante l’individuazione di sistemi incentivanti per la stabilizzazione dei rapporti di lavoro e per l’emersione e la regolamentazione dei rapporti di lavoro non dichiarati;
h) favorire il rafforzamento strutturale del sistema di offerta turistica, anche attraverso azioni di informazione e qualificazione professionale degli operatori;
i) promuovere l'accessibilità alle strutture e ai servizi turistici delle persone con disabilità motorie, sensoriali e intellettive, al fine della fruizione del patrimonio turistico toscano;
j) orientare le politiche finalizzate alla realizzazione di un turismo sostenibile sotto il profilo ambientale, economico e sociale;
k) riconoscere, promuovere e valorizzare tutte le forme di turismo tematico o settoriale ;
l) favorire la fruizione del patrimonio e dei servizi turistici al fine della tutela del consumatore.
Art. 2
Turismo accessibile
1. In attuazione dell'articolo 30 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, siglata a New York il 13 dicembre 2006, ratificata e resa esecutiva con legge 3 marzo 2009, n. 18 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità), la Regione assicura alle persone con disabilità motorie, sensoriali e intellettive la fruizione dell'offerta turistica in modo completo e in autonomia, affinché ricevano il medesimo livello di qualità degli altri fruitori senza aggravi del prezzo. Tali garanzie sono estese agli ospiti fruitori delle strutture (10) che soffrono di temporanea mobilità ridotta.
2. Ai fini di cui al comma 1, la Regione promuove la fattiva collaborazione tra le autonomie locali, gli enti pubblici, gli operatori turistici, le associazioni di persone con disabilità e le organizzazioni del turismo sociale.
3. Al fine di facilitare la fruizione dell'offerta turistica da parte delle persone disabili, le strutture ricettive e gli stabilimenti balneari (11) forniscono informazioni sull'accessibilità delle strutture medesime, con le modalità previste nel regolamento di attuazione di cui all’articolo 3.
Art. 3
Regolamento di attuazione
1. La Regione approva, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente testo unico, il relativo regolamento di attuazione, di seguito denominato regolamento, al fine di disciplinare, in particolare:
a) le modalità con cui le strutture ricettive e gli stabilimenti balneari (12) forniscono informazioni sull’accessibilità delle strutture medesime, di cui all’articolo 2, comma 2;
b) le modalità di svolgimento delle attività di osservatorio turistico di destinazione (OTD), di cui all’articolo 8, comma 3;
c) le modalità con cui i comuni trasmettono alla Giunta regionale le informazioni di cui all’articolo 11, comma 1;
d) le modalità di erogazione dei servizi di prenotazione da parte degli uffici di informazione e accoglienza turistica (IAT), di cui all’articolo 12, comma 3;
e) le caratteristiche degli IAT e gli standard dei relativi servizi, di cui all’articolo 12, comma 4, lettera a);
f) i segni distintivi degli IAT, di cui all’articolo 12, comma 4, lettera b);
g) le modalità per la costruzione dei contenuti informativi e per la loro diffusione, di cui all’articolo 12, comma 4, lettera c);
h) i requisiti e gli obblighi riguardanti i soggetti terzi cui la Regione e gli enti locali possono affidare i servizi, di cui all’articolo 12, comma 4, lettera d);
i) le modalità e le procedure per il riconoscimento delle associazioni pro-loco, di cui all’articolo 16, comma 5;
j) i requisiti delle strutture ricettive, di cui all’articolo 17, comma 3, lettera a);
k) i criteri per la classificazione delle strutture ricettive, di cui all’articolo 17, comma 3, lettera b);
l) le caratteristiche tecniche e le specifiche modalità di esercizio delle strutture ricettive, di cui all’articolo 17, comma 3, lettera c);
m) i requisiti minimi obbligatori per ogni livello di classificazione delle strutture ricettive, di cui all’articolo 37, comma 1;(13)
n) i requisiti e i servizi minimi delle strutture ricettive di cui all’articolo 44, comma 3;
o) le caratteristiche delle opere da realizzare su aree demaniali marittime oggetto di concessione per finalità turistico ricettiva, di cui all’articolo 75, comma 5;
p) gli indirizzi per lo svolgimento delle attività accessorie degli stabilimenti balneari, di cui all’articolo 75, comma 6;
q) le conoscenze o capacità professionali, di cui all’articolo 94, comma 2, lettera a);
r) i titoli di studio universitari per l’accesso diretto all’esame per l’esercizio della professione di guida turistica, di cui all’articolo 105, comma 1, lettera a);(76)
s) i titoli di studio per l’accesso diretto all’esame per l’esercizio della professione di accompagnatore turistico, ci cui all’articolo 115, comma 1;(76)
u) i titoli di studio universitari per l’accesso diretto all’esame per l’esercizio della professione di guida ambientale, di cui all’articolo 123, comma 1, lettera a).(76)
Art. 4
Funzioni della Regione
1. Nella materia del turismo di cui al presente testo unico sono riservate alla Regione, ferme restando le generali potestà normative, di programmazione, di indirizzo e di controllo, le funzioni e i compiti concernenti:
a) la programmazione delle politiche a favore dello sviluppo sostenibile e competitivo del turismo e l'innovazione dell'offerta turistica regionale;
b) l'omogeneità dei servizi e delle attività inerenti all'offerta turistica regionale;
c) le attività di promozione turistica rivolte alla domanda nazionale ed estera, anche mediante l'utilizzo di piattaforme digitali;
d) il coordinamento delle attività di accoglienza e informazione turistica esercitata dagli enti locali;
e) l'organizzazione di servizi di informazione e accoglienza turistica di rilievo regionale;
f) l’attuazione di specifici progetti di interesse regionale, definiti ai sensi della legislazione vigente anche mediante l'Agenzia regionale di promozione turistica di cui alla legge regionale 4 marzo 2016, n. 22 (Disciplina del sistema regionale della promozione economica e turistica. Riforma dell'Agenzia di promozione economica della Toscana "APET". Modifiche alla l.r. 53/2008 in tema di artigianato artistico e tradizionale) e la Fondazione Sistema Toscana, di cui alla legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 (Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali);
g) la formazione e la qualificazione professionale degli operatori turistici, ai sensi della normativa regionale di settore.
Art. 5
Funzioni della Città metropolitana di Firenze
1. Sono attribuite alla Città metropolitana di Firenze le funzioni amministrative in materia di:
a) agenzie di viaggio e turismo;
b) classificazione delle strutture ricettive;
c) istituzione e tenuta dell'albo delle associazioni pro-loco;
d) raccolta ed elaborazione dei dati statistici riguardanti il turismo.
2. Le funzioni di cui al comma 1 sono esercitate su tutto il territorio della Città metropolitana di Firenze.
3. Le funzioni di accoglienza e informazione turistica a carattere sovra comunale sono esercitate dalla Città metropolitana di Firenze sull’intero territorio della medesima, fino a quando non sia attivato da parte dei comuni l’esercizio associato di cui all’articolo 6, comma 2.
3 bis. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 3, la Città metropolitana di Firenze adempie quanto previsto dall'articolo 7. (15)
Art. 6
Funzioni dei comuni
1. Sono attribuite ai comuni le funzioni amministrative in materia di:
a) esercizio delle strutture ricettive;
b) esercizio delle attività professionali;
c) accoglienza e informazione relativa all'offerta turistica del territorio comunale.
2. Le funzioni di accoglienza e informazione turistica a carattere sovra comunale sono attribuite ai comuni che le esercitano in forma associata all’interno di ambiti territoriali definiti nell’allegato A. L’esercizio in forma associata è effettuato mediante la stipulazione di un’unica convenzione per ambito territoriale che richiede la partecipazione della maggioranza dei comuni ivi compresi e comporta l’adempimento di quanto previsto dall’articolo 7.(16)
2 bis. I comuni che non aderiscono alla convenzione di cui al comma 2 continuano ad esercitare le sole funzioni di accoglienza e informazione turistica relative al proprio territorio, ai sensi del comma 1, lettera c). (17)
2 ter. I comuni presenti in più ambiti territoriali di cui dell’allegato A possono aderire alla convenzione di uno solo dei suddetti ambiti. (17)
3. Sono fatte salve le convenzioni fra comuni e le altre forme di esercizio associato delle funzioni di accoglienza e informazione turistica a carattere sovra comunale definite entro la data di entrata in vigore della presente legge.
3 bis. Le funzioni di accoglienza e informazione turistica a carattere sovra comunale possono essere esercitate congiuntamente per più ambiti territoriali contigui, tramite la stipulazione di un’unica convenzione alla quale aderiscano almeno i due terzi dei comuni che appartengono a ciascun ambito. (17)
4. Fino a quando non sia attivato l'esercizio associato negli ambiti e nelle forme di cui al comma 2, le funzioni di accoglienza e informazione turistica a carattere sovra comunale sono esercitate dai comuni capoluoghi di provincia con le modalità di cui all'articolo 4, comma 6, della legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni". Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014).
5. In caso di esercizio associato delle funzioni di accoglienza e informazione turistica di cui al comma 2, il comune capoluogo, previo accordo con l'ente responsabile della gestione, può assegnare a detto comune, a titolo gratuito, personale trasferito ai sensi dell'articolo 13 della l.r. 22/2015 . A tal fine, il trattamento economico, ivi compreso quello accessorio, spettante al personale comandato è determinato ed erogato dal comune capoluogo; il trattamento economico accessorio continua a gravare sui fondi per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività di cui al contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) 1° aprile 1999 e 23 dicembre 1999, costituito presso il comune capoluogo. In tal caso, l'accordo può prevedere l'utilizzo a titolo gratuito di risorse strumentali e di beni mobili e immobili di cui il comune capoluogo abbia la disponibilità ai sensi dell'articolo 13, comma 9, della l.r. 22/2015 . In caso di cessazione dell'esercizio associato, il comando e l'utilizzazione delle risorse e dei beni, disposti in favore del comune responsabile della gestione, cessano di diritto. Resta ferma la volontarietà del comando da parte del dipendente interessato.
6. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 4 non comportano il trasferimento di risorse regionali. Resta fermo il trasferimento di risorse regionali che la l.r. 22/2015 prevede in favore del comune capoluogo a seguito del trasferimento di personale.
Art. 7
Obblighi per l'esercizio delle funzioni di accoglienza e informazione turistica
1. L'esercizio delle funzioni di accoglienza e informazione turistica di cui all’articolo 5, comma 3, (18) all'articolo 6, comma 2 e all'articolo 9, comma 3, comporta:
a) la stipulazione di una convenzione con l'Agenzia regionale di promozione turistica;
b) la realizzazione del collegamento con la piattaforma informatica regionale;
c) la programmazione e il monitoraggio delle strategie e delle attività turistiche dei territori di destinazione avvalendosi dell’OTD di cui all'articolo 8.
Art. 8
Osservatorio turistico di destinazione (OTD)
1. L’OTD è un’attività di confronto e misurazione in merito ai fenomeni collegati al turismo svolta esclusivamente a livello di singolo ambito territoriale e orientata alla valutazione, in modo continuativo, della sostenibilità e competitività delle attività di accoglienza territoriale, in un'ottica di dialogo sociale.
2. L'attività di OTD, nell'ipotesi di cui all’articolo 6, comma 2, è coordinata dal comune responsabile della gestione associata.
Art. 9
Funzioni dei comuni capoluoghi di provincia
1. Sono attribuite ai comuni capoluoghi di provincia, oltre alle funzioni di cui all'articolo 6, comma 1, le funzioni amministrative, che sono esercitate su tutto il territorio della provincia, in materia di:
a) agenzie di viaggio e turismo;
b) classificazione delle strutture ricettive;
c) istituzione e tenuta dell'albo delle associazioni pro-loco;
d) raccolta ed elaborazione dei dati statistici riguardanti il turismo.
2. Le funzioni di cui al comma 1, lettere a), b) e c), sono esercitate dai comuni capoluoghi di provincia con le modalità di cui all'articolo 4, comma 6, della l.r. 22/2015 . Le disposizioni dell'articolo 14, comma 1, della l.r. 22/2015 si applicano unicamente alle medesime funzioni.
3. Le funzioni di accoglienza e informazione turistica a carattere sovra comunale sono esercitate dai comuni capoluoghi di provincia fino a quando non vi provvedano i comuni ai sensi dell'articolo 6, comma 2, e dell'articolo 7.
4. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 3, i comuni capoluoghi di provincia adempiono a quanto previsto dall'articolo 7.
Art. 10
Esercizio di funzioni da parte delle CCIAA
1. Per l'esercizio delle funzioni di cui al presente testo unico la Regione, i comuni e la città metropolitana possono avvalersi delle CCIAA sulla base di apposite convenzioni.
Art. 11
Elenchi regionali delle imprese e delle professioni turistiche
1. Presso la Giunta regionale sono tenuti e aggiornati, a fini di pubblicità e di statistica, gli elenchi delle imprese e delle professioni disciplinate dal presente testo unico. A tal fine, i comuni trasmettono alla competente struttura della Giunta regionale le relative informazioni secondo le modalità previste dal regolamento.
CAPO II
Informazione, accoglienza e promozione turistica
Art. 12
Servizi di informazione e di accoglienza turistica
1. I servizi di informazione e di accoglienza turistica assicurano l'informazione sulle attrattive turistiche proprie del territorio di riferimento e sul relativo patrimonio turistico, paesaggistico, culturale, storico, artistico ed enogastronomico. A tal fine, in particolare, forniscono informazioni e materiale informativo sull’organizzazione dei servizi, sulla disponibilità ricettiva, di ristorazione e sull’offerta di servizi turistici, di itinerari di visita ed escursione nel territorio.
2. I servizi di informazione e di accoglienza turistica sono svolti dagli IAT secondo criteri di imparzialità e trasparenza.
3. I servizi di informazione e di accoglienza turistica possono comprendere la prenotazione dei servizi turistici e del pernottamento presso le strutture ricettive. Tali servizi possono essere erogati dagli IAT o dai soggetti abilitati a tale scopo, secondo quanto stabilito nel regolamento, esclusivamente nei confronti dei turisti che accedono agli uffici medesimi.
4. La Regione, ai sensi dell’articolo 63, comma 2, dello Statuto, al fine di garantire che i servizi di informazione e accoglienza turistica siano svolti con caratteristiche di omogeneità su tutto il territorio regionale, con il regolamento disciplina:
a) le caratteristiche degli IAT e gli standard dei relativi servizi;
b) i segni distintivi degli IAT;
c) le modalità per la costruzione dei contenuti informativi e per la loro diffusione;
d) i requisiti e gli obblighi riguardanti i soggetti terzi cui la Regione e gli enti locali possono affidare i servizi di cui al presente articolo.
Art. 13
Attività di promozione turistica
1. Per attività di promozione turistica si intendono le iniziative tese alla conoscenza e alla valorizzazione delle risorse e dei servizi turistici, da attuare in ambito regionale, nazionale e internazionale, nel quadro della programmazione regionale.
2. La Regione esercita le attività di promozione turistica attraverso l'Agenzia regionale di promozione turistica di cui alla l.r. 22/2016 .
3. Nella fase di attuazione degli interventi definiti negli atti di programmazione della promozione turistica, il raccordo fra le esigenze di carattere locale e le attività di competenza regionale è assicurato dalla cabina di regia di cui all'articolo 14.
Art. 14
Cabina di regia del turismo
1. È istituita presso la Giunta regionale una cabina di regia del turismo, di seguito denominata cabina, al fine di garantire il necessario raccordo fra le esigenze di promozione turistica a livello locale e quelle di interesse regionale.
1 bis. La cabina di cui al comma 1 ha una durata coincidente con quella della legislatura regionale. (19)
2. La cabina è composta da:
a) l'assessore regionale al turismo, o un suo delegato, con funzioni di presidente;
b) cinque membri in rappresentanza dei comuni designati dal Consiglio delle autonomie locali (CAL);
c) un membro designato dalla Città metropolitana di Firenze;
d) un membro designato dalle CCIAA della Toscana;
e) sei membri designati dalle associazioni regionali, comprensive di associazioni di imprese e/o professioni del turismo, maggiormente rappresentative del settore del turismo;(97)
f) tre membri designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative; (20)
g) un membro designato congiuntamente dalle associazioni agrituristiche maggiormente rappresentative. (20)
3. La cabina:
a) esprime parere consultivo alla Giunta regionale ai fini dell'approvazione degli indirizzi per l’elaborazione del programma operativo dell’Agenzia regionale di promozione turistica, di cui all’articolo 6 bis della l.r. 22/2016. (77)
b) esprime parere consultivo sul regolamento di attuazione del presente testo unico;
c) esprime parere consultivo sugli standard minimi individuati dalla Giunta regionale per la realizzazione del prodotto turistico omogeneo di cui all'articolo 15;
d) raccoglie le segnalazioni di situazioni rilevate sul territorio relative a fenomeni di abusivismo, partecipandole agli organi addetti alle funzioni di vigilanza e controllo;
e) propone lo svolgimento di analisi, ricerche e valutazioni in materia di turismo.
e bis) effettua con cadenza annuale una valutazione delle attività degli uffici di accoglienza ed informazione turistica. (21)
4. La cabina è regolarmente costituita e può operare quando sono effettuate le designazioni che garantiscono la presenza di almeno nove membri.
5. La partecipazione alle sedute della cabina è a titolo gratuito.
6. Con atto della Giunta regionale sono definite le modalità di organizzazione e di funzionamento della cabina.
Art. 15
Prodotto turistico omogeneo
1. Per garantire il raccordo e il coordinamento dei territori della Toscana al fine della realizzazione di un'offerta turistica di qualità, i comuni possono associarsi per tipologia di prodotto turistico omogeneo mediante la stipulazione di una convenzione.
2. Per prodotto turistico omogeneo si intende l’insieme di beni e di servizi di un territorio che compongono un’offerta in grado di rispondere alle esigenze di specifici segmenti della domanda turistica.
3. Gli standard minimi per la realizzazione del prodotto turistico omogeneo sono individuati dalla Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente.
4. La stipulazione della convenzione di cui al comma 1 comporta:
a) l'individuazione di un comune capofila;
b) la stipulazione di una convenzione con l’Agenzia regionale di promozione turistica;
c) la realizzazione del collegamento con la piattaforma informatica regionale;
d) la programmazione e il monitoraggio delle strategie e delle attività turistiche dei territori di destinazione avvalendosi dell’OTD di cui all'articolo 8;
e) il coordinamento dei servizi di informazione e accoglienza turistica dei singoli comuni.
Art. 16
Riconoscimento delle associazioni pro-loco
1. La Regione riconosce le associazioni pro-loco quali soggetti che concorrono alla promozione dell'accoglienza turistica.
2. Le associazioni pro-loco cooperano con gli enti locali per:
a) la realizzazione di iniziative idonee a favorire la conoscenza, la tutela e la valorizzazione delle risorse turistiche locali;
b) la realizzazione di iniziative idonee a favorire la promozione del patrimonio artistico e delle tradizioni e cultura locali;
c) la realizzazione di iniziative atte a migliorare le condizioni di soggiorno dei turisti;
d) la gestione dei servizi di informazione e accoglienza turistica eventualmente affidati.
3. Il riconoscimento delle associazioni pro-loco avviene tramite l’iscrizione agli albi delle associazioni pro-loco istituiti dai comuni capoluoghi di provincia e dalla Città metropolitana di Firenze.
4. L’iscrizione agli albi delle associazioni pro-loco è subordinata alle seguenti condizioni:
a) lo statuto dell'associazione deve sancire un ordinamento interno a base democratica e un'organizzazione funzionale conforme alle norme del libro I, titolo II, capo II del codice civile;
b) le entrate per le quote associative e per contributi vari di enti, associazioni e privati, nonché le eventuali altre entrate derivanti dallo svolgimento di attività attinenti ai compiti delle pro-loco, devono essere adeguate al perseguimento delle finalità statutarie dell'ente.
5. Le modalità e le procedure per il riconoscimento sono definite con il regolamento.
Note del Redattore:
Allegato implicitamente aggiunto dall’art. 6, comma 2-ter della presente legge, inserito dall’art. 5, comma 3, l.r. 18 maggio 2018, n. 24 . Successivamente, l’art. 43, comma 1, l.r. 7 gennaio 2019, n. 3 ha aggiunto l’articolo 160-bis nella presente legge, che dispone l’inserimento del presente allegato A.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.