Legge regionale 20 dicembre 2016, n. 86
Testo unico del sistema turistico regionale. (75)
Bollettino Ufficiale n. 57, parte prima, del 28 dicembre 2016
Art. 143
Sanzioni amministrative
1. Fermo restando quanto previsto dalle norme penali, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 6.000,00:
a) chiunque esercita stabilmente la professione di maestro di sci senza essere iscritto all'albo regionale di cui all'articolo 132 (1);
b) il maestro di sci di uno stato non membro dell’Unione europea che esercita temporaneamente l'attività senza aver ottenuto il preventivo nulla osta di cui all'articolo 136 (1), comma 8.
2. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300,00 a euro 1.500,00 il maestro di sci che contravviene alla disposizione dell'articolo 140 (1), comma 3. La sanzione è raddoppiata nell'ipotesi in cui contravvenga a tale disposizione una scuola di sci.
3. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 a euro 600,00:
a) il maestro di sci iscritto ad albo regionale che esercita temporaneamente l'attività senza aver provveduto a darne preventiva comunicazione ai sensi dell'articolo 136 (1), comma 3;
4. L'esercizio abusivo di scuole di sci, comunque denominate, comporta la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 800,00 a euro 4.800,00.
5. In caso di reiterazione di una delle violazioni di cui al presente articolo nei due anni successivi, le relative sanzioni pecuniarie sono raddoppiate.
Note del Redattore:
Allegato implicitamente aggiunto dall’art. 6, comma 2-ter della presente legge, inserito dall’art. 5, comma 3, l.r. 18 maggio 2018, n. 24 . Successivamente, l’art. 43, comma 1, l.r. 7 gennaio 2019, n. 3 ha aggiunto l’articolo 160-bis nella presente legge, che dispone l’inserimento del presente allegato A.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.