Art. 6
Sistema informativo regionale sull'efficienza energetica. Sostituzione dell'articolo 23 ter della l.r. 39/2005
1. L'articolo 23 ter della l.r. 39/2005 è sostituito dal seguente:
“
Art. 23 ter - Sistema informativo regionale sull'efficienza energetica
1. Nel rispetto degli standard tecnici di trasmissione dell’Agenzia nazionale per le nuove
tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), la Regione istituisce il sistema informativo regionale sull'efficienza e sulla certificazione energetica degli edifici e dei relativi impianti, di seguito indicato come “sistema informativo regionale sull'efficienza energetica”, nell'ambito del sistema informativo regionale di cui all’
articolo 15 della legge regionale 5 ottobre 2009, n. 54 (Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società dell'informazione e della conoscenza), tenuto conto dei contenuti del sistema informativo geografico regionale di cui all'
articolo 55 della l.r. 65/2014 .
2. Il sistema informativo regionale sull'efficienza energetica comprende l'archivio informatico degli attestati di prestazione energetica, gli elenchi di cui all’articolo 22 bis, comma 2, nonché il catasto degli impianti di climatizzazione ed è accessibile da tutti i comuni della Regione al fine di assicurare la gestione e l'interazione dei dati tra comuni e Regione.
3. Avvalendosi di idonei supporti informatici e secondo le modalità e i tempi indicati dal regolamento di cui all'articolo 23 sexies, i distributori di combustibile e di energia elettrica per gli impianti termici degli edifici comunicano con cadenza annuale alla Regione le informazioni relative all'ubicazione e alla titolarità di tutti gli impianti riforniti in un arco annuale di riferimento nonché i relativi dati di consumo.
4. Con decreto del dirigente della struttura regionale competente sono disciplinate le modalità di organizzazione, di gestione e di implementazione del sistema informativo regionale sull'efficienza energetica nel rispetto degli standard di cui alla
legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Promozione dell'amministrazione elettronica e della società dell'informazione e della conoscenza nel sistema regionale. Disciplina della "Rete telematica regionale Toscana").
”.Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.