Art. 14
Disposizioni sulla partecipazione alla società. Modifiche all'articolo 2 della l.r. 87/2009
1. Il comma 2 dell'articolo 2 della l.r. 87/2009 è sostituito dal seguente:
“
2. Oltre alla Regione, alla società possono partecipare le autorità per il servizio di
gestione integrata dei rifiuti urbani di cui all'
articolo 31 della legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69 (Istituzione dell'autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alla
legge regionale n. 25/1998 , alla
legge regionale n. 61/2007 , alla
legge regionale n. 20/2006 , alla
legge regionale n. 30/2005 , alla
legge regionale n. 91/1998 , alla
legge regionale n. 35/2011 e alla
legge regionale n. 14/2007 ).
”.2. Il comma 4 dell'articolo 2 della l.r. 87/2009 è abrogato.
3. Il comma 5 dell'articolo 2 della l.r. 87/2009 è sostituito dal seguente:
“
5. Le autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani possono sottoscrivere nuove azioni o acquistare le azioni esistenti per una quota non superiore al 3 per cento rispettivamente, del capitale sociale di nuova sottoscrizione o del capitale sociale offerto in vendita.
”.Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.