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Legge regionale 11 novembre 2016, n. 77

Disposizioni urgenti in materia di concessioni del demanio idrico.

Bollettino Ufficiale n. 50, parte prima, dell' 11 novembre 2016

Art. 1
Disposizioni transitorie per occupazione e utilizzazione senza titolo dei soggetti che hanno presentato istanza di concessione o hanno regolarmente pagato
1. Entro il 31 gennaio 2021, (3)

Parole prima sostituite con l.r. 13 ottobre 2017, n. 57, art. 13 , ed ora così sostituite con l .r. 1 ottobre 2018, n. 53, art. 5 .

(19)

Parola così sostituita con l.r. 23 dicembre 2019, n. 80, art. 3 , poi così sostituita con l .r. 24 dicembre 2021, n. 50, art. 6 , ed ora così sostituita con l.r. 29 dicembre 2022, n, 45, art. 1 , comma 1.

i soggetti occupanti le aree del demanio senza titolo alla data del 1° gennaio 2016, che hanno presentato istanza di concessione alla provincia competente per territorio e i soggetti occupanti le aree del demanio senza titolo alla data del 1° gennaio 2016 che hanno regolarmente versato il corrispettivo richiesto dalla provincia per gli anni antecedenti indipendentemente dalla presentazione della istanza di concessione, comunicano al settore regionale competente i dati necessari al fine del rilascio della concessione di cui al comma 4. I dati oggetto di richiesta di cui al presente comma, compresa l'attestazione dei versamenti, sono indicati in un avviso pubblicato, entro dieci giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sul sito istituzionale della Regione. Ai sensi della presente legge si considera regolarmente versato il corrispettivo richiesto dalla provincia qualora la documentazione sia agli atti dell'amministrazione regionale o qualora sia presentata la documentazione attestante i pagamenti effettuati.
2. Ai fini del presente articolo sono validi i dati comunicati ai sensi dell'articolo 41 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 12 agosto 2016, n. 60/R (Regolamento in attuazione dell'Sito esternoarticolo 5 della legge 28 dicembre 2015 n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri” recante disciplina del rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni), e i dati comunicati tra il 1° febbraio 2019 e la data di entrata in vigore della legge regionale 23 dicembre 2019, n. 80 (Legge di stabilità per l’anno 2020). (4)

Parole inserite con l.r. 13 ottobre 2017, n. 57, art. 13 .

3. Per i soggetti occupanti le aree del demanio senza titolo che hanno regolarmente versato il corrispettivo richiesto dalla provincia, senza aver precedentemente presentato istanza di concessione alla provincia medesima, la comunicazione di cui ai commi 1 e 2 equivale alla presentazione dell'istanza di concessione.
4. Il settore regionale competente procede al rilascio della concessione ai soggetti di cui al comma 1, mediante la procedura di cui all'articolo 13 del d.p.g.r. 60/R/2016, entro il 31 dicembre 2025. (5)

Parole così sostituite con l.r. 13 ottobre 2017, n. 57, art. 13 .

(19)

Parola così sostituita con l.r. 23 dicembre 2019, n. 80, art. 3 , poi così sostituita con l .r. 24 dicembre 2021, n. 50, art. 6 , ed ora così sostituita con l.r. 29 dicembre 2022, n, 45, art. 1 , comma 1.

Nelle more della definizione del procedimento di rilascio della concessione, il settore regionale competente è autorizzato a introitare gli indennizzi dovuti ai sensi della presente legge. L'occupazione di fatto può proseguire fino al rilascio della concessione.
5. La concessione rilasciata ai sensi del comma 4, decorre dal 1° gennaio 2016. Il canone è determinato ai sensi dell'articolo 35 del d.p.g.r. 60/R/2016. (6)

Comma così sostituito con l.r. 13 ottobre 2017, n. 57, art. 13 .

6. Per ciascuno degli anni dal 2016 al 2025, nelle more della conclusione del procedimento di rilascio della concessione, i soggetti di cui al comma 1 sono tenuti al pagamento di un indennizzo per l'occupazione di fatto, a titolo di acconto rispetto al canone annualmente dovuto. L'indennizzo per l'occupazione di fatto è determinato:
a) per l'annualità 2016, con riferimento al canone minimo stabilito per ciascun utilizzo del demanio e delle relative aree ai sensi degli articoli 7 e 8 del d.p.g.r. 60/R/2016;
7. Qualora, nelle more della conclusione del procedimento di rilascio della concessione, i soggetti di cui al comma 1 abbiano comunque provveduto al pagamento di una somma a titolo di indennizzo per l’anno 2016, i relativi importi versati sono computati a titolo di acconto rispetto al canone dovuto per l’anno 2016. Le somme eventualmente eccedenti rispetto agli importi del canone rideterminato sono compensate a conguaglio con il pagamento del canone entro il 31 dicembre “, 2025 (8)

Parole così sostituite con l.r. 13 ottobre 2017, n. 57, art. 13 .

(19)

Parola così sostituita con l.r. 23 dicembre 2019, n. 80, art. 3 , poi così sostituita con l .r. 24 dicembre 2021, n. 50, art. 6 , ed ora così sostituita con l.r. 29 dicembre 2022, n, 45, art. 1 , comma 1.

.
8. L'indennizzo di cui al comma 6 è corrisposto entro il 31 dicembre di ciascun anno di riferimento. (9)

Parole così sostituite con l.r. 13 ottobre 2017, n. 57, art. 13 .

9. In deroga all’articolo 40 del d.p.g.r. 60/R/2016, per il periodo antecedente al 1° gennaio 2016 e sino a cinque annualità, i soggetti di cui al comma 1 che hanno regolarmente versato il corrispettivo richiesto dalla provincia sono tenuti, entro la data di rilascio delle concessioni di cui al comma 4 (17)

Parole così sostituite con l.r. 13 novembre 2019, n. 65, art. 3 .

al pagamento di una maggiorazione, pari al 20 per cento del corrispettivo medesimo, dovuta per ciascun anno di occupazione senza titolo fino alla decorrenza della concessione.
10. In deroga all’articolo 40 del d.p.g.r. 60/R/2016, per il periodo antecedente al 1° gennaio 2016 e sino a cinque annualità, i soggetti di cui al comma 1 che non hanno regolarmente versato il corrispettivo richiesto dalla provincia, sono tenuti, entro la data di rilascio delle concessioni di cui al comma 4 (17)

Parole così sostituite con l.r. 13 novembre 2019, n. 65, art. 3 .

al pagamento di un indennizzo maggiorato del 20 per cento per ciascun anno di occupazione senza titolo fino alla decorrenza della concessione. L'indennizzo è determinato ai sensi del comma 6, lettera b). (10)

Parole aggiunte con l.r. 13 ottobre 2017, n. 57, art. 13 .

11. Il pagamento dell'indennizzo non ha effetti sananti le opere e i manufatti realizzati, né costituisce titolo per il rilascio della concessione, ferme restando le responsabilità civili e penali ai sensi della normativa statale e regionale di riferimento.
12. In caso di mancato rilascio del provvedimento di concessione in quanto incompatibile con il regime idraulico del corso d'acqua e con i vincoli stabiliti per l'area, il soggetto occupante deve liberare l’area utilizzata senza titolo e ripristinare a proprie spese lo stato dei luoghi entro e non oltre centoottanta giorni dalla scadenza dei termini di cui ai commi 1 e 2, fatto salvo l'obbligo di corresponsione delle somme eventualmente dovute rispettivamente ai sensi dei commi 9 o 10, oltre all'indennizzo per l'occupazione di fatto dal 1° gennaio 2016 fino alla data di accertamento da parte del settore regionale competente del ripristino dello stato dei luoghi. In caso di mancato rispetto degli obblighi di cui al presente comma il settore competente procede ai sensi dell'articolo 23 del d.p.g.r. 60/R/2016.
13. L’imposta regionale sulle concessioni statali per l’occupazione e l’uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato di cui all’articolo 1 della legge regionale 4 ottobre 2016, n. 68 (Interventi normativi relativi alla seconda variazione al bilancio 2016. Modifiche alle leggi regionali 42/1998, 32/2002, 21/2010, 66/2011, 77/2012, 77/2013, 86/2014, 70/2015, 81/2015), è dovuta a decorrere dall’annualità di rilascio della concessione. Per gli anni 2016, 2021 e 2022 l’imposta regionale sulle concessioni statali per l’occupazione e l’uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato di cui all’articolo 1 della l.r. 68/2016 , è versata entro il 31 dicembre 2025, comprensiva degli interessi legali, contestualmente al versamento della differenza tra il canone effettivamente dovuto come formalizzato nell’atto di concessione e quanto versato a titolo di indennizzo determinato ai sensi del comma 6 per gli anni dal 2016 al 2025, e, contestualmente, al versamento degli indennizzi di cui ai commi 9 e 10. (11

Comma così sostituito con l.r. 13 ottobre 2017, n. 57, art. 13 , ed ora così sostituto con l.r. 29 dicembre 2022, n, 45, art. 1 , comma 4.

14. Qualora il soggetto nella comunicazione di cui al comma 1, dichiari espressamente di rinunciare al rilascio della concessione è, comunque, tenuto al pagamento degli indennizzi rispettivamente dovuti ai sensi del comma 9 o 10, oltre all'indennizzo per l'occupazione di fatto dal 1° gennaio 2016 fino alla data di accertamento da parte del settore regionale competente del ripristino dello stato dei luoghi. (12)

Comma così sostituito con l.r. 13 ottobre 2017, n. 57, art. 13 .

15. Gli indennizzi e le maggiorazioni di cui al presente articolo non sono gravati da interessi.
16. Il mancato assolvimento degli obblighi previsti ai sensi del commi 9 e 10, è condizione ostativa per il rilascio della concessione, fermo restando il recupero delle somme non corrisposte, oltre sanzioni e interessi.
16 bis. Al presente articolo si applicano le disposizioni di cui alla l.r. 57/2017 . (13)

Comma inserito con l.r. 13 ottobre 2017, n. 57, art. 13 .

16 ter. Ai soggetti di cui al presente articolo, in caso di mancato versamento delle somme in esso previste, (16)

Parole abrogate con l.r. 1 ottobre 2018, n. 53, art. 6.

è applicata la sanzione di cui all'articolo 40 del d.p.g.r. 60/R/2016. (14)

Comma inserito con l.r. 13 ottobre 2017, n. 57, art. 13 .


Note del Redattore:

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Articolo inserito con l.r. 27 dicembre 2016, n. 88 , art. 31.

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Articolo inserito con l.r. 27 dicembre 2016, n. 88 , art. 32.

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Parole prima sostituite con l.r. 13 ottobre 2017, n. 57, art. 13 , ed ora così sostituite con l .r. 1 ottobre 2018, n. 53, art. 5 .

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Parole così sostituite con l.r. 13 ottobre 2017, n. 57, art. 13 .

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Comma così sostituito con l.r. 13 ottobre 2017, n. 57, art. 13 .

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Comma prima sostituito con l.r. 13 ottobre 2017, n. 57, art. 13 , ed ora così sostituito con l.r. 23 dicembre 2019, n. 80, art. 3.

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Parole così sostituite con l.r. 13 ottobre 2017, n. 57, art. 13 .

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Parole così sostituite con l.r. 13 ottobre 2017, n. 57, art. 13 .

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Comma così sostituito con l.r. 13 ottobre 2017, n. 57, art. 13 , ed ora così sostituto con l.r. 29 dicembre 2022, n, 45, art. 1 , comma 4.

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Comma così sostituito con l.r. 13 ottobre 2017, n. 57, art. 13 .

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Nota soppressa.

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Parole così sostituite con l.r. 13 novembre 2019, n. 65, art. 3 .

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Nota soppressa.

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Parola così sostituita con l.r. 23 dicembre 2019, n. 80, art. 3 , poi così sostituita con l .r. 24 dicembre 2021, n. 50, art. 6 , ed ora così sostituita con l.r. 29 dicembre 2022, n, 45, art. 1 , comma 1.

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Note soppresse.

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22. Parole così sostituite con l.r. 24 dicembre 2021, n. 50, art. 6 , ed ora così sostituite con l.r. 29 dicembre 2022, n, 45, art. 1 , comma 2.

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24. Nota soppressa.

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Parole così sostituite con l.r. 29 dicembre 2022, n, 45, art. 1 , comma 3.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.