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Legge regionale 4 ottobre 2016, n. 68

Interventi normativi relativi alla seconda variazione al bilancio 2016. Modifiche alle leggi regionali 42/1998 , 32/2002 , 21/2010 , 66/2011 , 77/2012 , 77/2013 , 86/2014 , 70/2015 , 81/2015 .

Bollettino Ufficiale n. 44, parte prima, del 5 ottobre 2016





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l’articolo 117, commi terzo e quarto, e l’articolo 119, commi primo e secondo, della Costituzione;


Visto l’articolo 4 dello Statuto;


Visto il Sito esternodecreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 Sito esternodella legge 5 maggio 2009, n. 42 );


Vista la legge regionale 31 luglio 1998, n. 42 (Norme per il trasporto pubblico locale);


Vista la legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro);


Vista la legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 (Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali);


Vista la legge regionale 27 dicembre 2011, n. 66 (Legge finanziaria per l'anno 2012);


Vista la legge regionale 27 dicembre 2012, n. 77 (Legge finanziaria per l’anno 2013);


Vista la legge regionale 24 dicembre 2013, n. 77 (Legge finanziaria per l’anno 2014);


Vista la legge regionale 29 dicembre 2014, n. 86 (Legge finanziaria per l'anno 2015);


Vista la legge regionale 3 febbraio 2015, n. 13 (Disposizioni per il sostegno alle attività delle agenzie sociali per la casa);


Vista la legge regionale 30 ottobre 2015, n. 70 (Disposizioni in materia di riordino delle funzioni provinciali. Approvazione degli elenchi del personale delle province soggetto a trasferimento. Modifiche alle leggi regionali 22/2015, 39/2000 e 68/2011);


Vista la legge regionale 28 dicembre 2015, n. 81 (Legge di stabilità per l'anno 2016);


Considerato quanto segue:


1. Si rende necessario, anche in previsione della stipula del contratto di concessione per la gestione del trasporto pubblico locale (TPL) su gomma nell'ambito territoriale ottimale (ATO) regionale in corso di definizione e dei rinnovi dei contratti per i servizi ferroviari, allargare la platea dei soggetti incaricati ad espletare l'attività di accertamento e contestazione degli illeciti amministrativi commessi dagli utenti fruitori del servizio di TPL, al fine di potenziare le misure per il contrasto al fenomeno dell’utilizzazione del servizio di TPL senza idoneo titolo di viaggio, e quindi alla dispersione dei ricavi, e di migliorare la sicurezza a bordo dei mezzi di trasporto;


2. Tenuto conto del principio contabile generale della competenza finanziaria introdotta dal Sito esternod.lgs. 118/2011 , occorre allineare la previsione relativa alla restituzione dell’anticipazione di cui all'articolo 41 della l.r. 21/2010 , stabilendo il termine del 31 dicembre dell’anno in cui l’anticipazione è concessa;


3. È necessario procedere per gli anni 2017 e 2018 allo stanziamento delle somme necessarie al concorso finanziario regionale per la realizzazione del sistema tangenziale di Lucca, già previsto dall’articolo 45 bis della l.r. 77/2012 per il 2015, per il quale sono già state impegnate le risorse necessarie al concorso finanziario regionale alla progettazione;


4. Con la legge regionale 27 marzo 2015, n. 37 (Disposizioni di carattere finanziario. Modifiche alle leggi regionali 42/1998, 6/2000, 40/2005, 38/2007, 66/2008, 73/2008, 59/2009, 77/2012, 45/2013, 77/2013, 86/2014, 1/2015), la Regione era stata autorizzata ad erogare il contributo di autonoma sistemazione a quei nuclei familiari che, a seguito dell’alluvione dell’ottobre 2011, avevano avuto la propria abitazione inagibile ad Aulla e Mulazzo. Poiché gli interventi di ricostruzione di tali abitazioni non sono ancora completati, si rende necessario consentire l’erogazione per un ulteriore anno del predetto contributo, al fine di sostenere finanziariamente ed almeno in parte, le famiglie evacuate;


5. L'articolo 70 novies della l.r. 77/2013 ha autorizzato la Giunta regionale ad erogare al Consorzio ambiente Versilia, di seguito “Consorzio”, a titolo di anticipazione, la somma di euro 5.000.000,00, da restituirsi entro ventiquattro mesi. Il Consorzio ha richiesto alla Regione una proroga del termine previsto per la restituzione che la Regione ritiene di accogliere poiché il ritardo nella restituzione non è imputabile al Consorzio;


6. È necessario che la polizza fideiussoria rilasciata a favore della Regione sia prorogata per ulteriori ventiquattro mesi;


7. È necessario definire in modo più specifico l'ampiezza della portata della disposizione relativa al sito di Gonfienti, inserendovi l'acquisizione al patrimonio pubblico anche degli immobili funzionalmente ad esso collegati in quanto strategici per l’attuazione delle attività di valorizzazione ed espositive previste dall'accordo;


8. È necessario calcolare il tetto delle spese di funzionamento regionali, fissato finora ogni anno in attuazione esclusivamente della normativa statale con una deliberazione della Giunta regionale secondo il disposto dell’articolo 1, comma 1, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l'anno 2011) e dell’articolo 16 della l.r. 86/2014 , con riguardo anche agli effetti che il riordino delle funzioni amministrative delle province produce sulle citate voci di spesa;


9. L'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, limitatamente alle concessioni del demanio idrico e delle relative aree e alle concessioni di derivazione di acque pubbliche di cui alla legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri), così come determinata ai sensi del comma 1 dell’articolo 15 della presente legge, si applica a decorrere dal 1° gennaio 2016 per il pagamento dei canoni di concessione riferiti all'annualità 2016;


10. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 9, comma 2, della legge regionale 22 marzo 2015, n. 22 , (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della Sito esternolegge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”. Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014), ai sensi della quale, a decorrere dalla data di trasferimento del personale e della funzione, spettano alla Regione le entrate extratributarie e i proventi connessi allo svolgimento della funzione medesima e che, pertanto, nell'ipotesi in cui i canoni di concessione di cui alla l.r. 80/2015 riferiti all'annualità 2016 siano stati riscossi dalle province anticipatamente all'entrata in vigore alla l.r. 81/2015 (e che le province dovranno provvedere a riversare alla Regione), gli importi del canone e della relativa imposta regionale per l'occupazione e l'uso del demanio idrico e del patrimonio indisponibile dello Stato sono rideterminati rispettivamente ai sensi delle deliberazioni di cui agli articoli 6 e 13 della l.r. 80/2015 , e ai sensi del comma 1 dell’articolo 15 della presente legge. L'eventuale differenza degli importi riscossi dalle province è rimborsata a conguaglio con il pagamento del canone relativo all'annualità 2017;


Approva la presente legge


Art. 1
Obblighi degli utenti dei servizi di trasporto pubblico e sanzioni. Modifiche all’articolo 25 della l.r. 42/1998
1. Il comma 6 dell’articolo 25 della legge regionale 31 luglio 1998, n. 42 (Norme per il trasporto pubblico locale), è sostituito dal seguente:
6. Gli illeciti amministrativi commessi dagli utenti dei servizi di trasporto, ivi compresi quelli concernenti l'alterazione dei titoli di viaggio e l'uso di titoli di viaggio contraffatti o alterati, sono accertati e contestati ai sensi della
legge regionale 28 dicembre 2000, n. 81
(Disposizioni in materia di sanzioni amministrative), dal personale delle aziende di trasporto o da soggetti a ciò espressamente incaricati dalle aziende medesime, muniti di apposito documento di riconoscimento rilasciato dall'azienda. I nominativi dei dipendenti o dei soggetti incaricati del controllo sono comunicati all'ente competente.
”.
Art. 2
Le politiche del lavoro. Modifiche all’articolo 21 della l.r. 32/2002
1. La lettera d ter) del comma 2 dell’articolo 21 della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro), è sostituita dalla seguente:
d ter) interviene finanziariamente al fine di assicurare la continuità retributiva ai lavoratori beneficiari di ammortizzatori sociali e ai lavoratori dipendenti, in costanza di rapporto di lavoro, che non percepiscano la retribuzione da almeno due mesi;
”.
Art. 3
Fondo di anticipazione per il settore dello spettacolo. Modifiche all'articolo 41 della l.r. 21/2010
1. Il comma 4 dell'articolo 41 della legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 (Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali), è sostituito dal seguente:
4. I soggetti beneficiari degli interventi del fondo sono tenuti al rimborso dell'anticipazione, senza alcun onere d'interesse, nel termine massimo del 31 dicembre dell’anno in cui l’anticipazione è concessa.
”.
Art. 4
Contributo straordinario a favore dell'Istituto degli Innocenti. Abrogazione dell'articolo 150 della l.r. 66/2011
1. L'articolo 150 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 66 (Legge finanziaria per l'anno 2012) è abrogato.
Art. 5
Contributo straordinario per la gestione della Laguna di Orbetello. Modifiche all'articolo 44 della l.r. 77/2012
1. Il comma 3 dell'articolo 44 della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 77 (Legge finanziaria per l’anno 2013), è sostituito dal seguente:
3. Agli oneri per l'esercizio 2016, nella misura massima di euro 1.120.000,00, e per l'anno 2017, nella misura massima di euro 1.000.000,00, si fa fronte con legge di bilancio.
”.
Art. 6
Disposizioni concernenti il sistema tangenziale di Lucca. Modifiche all’articolo 45 bis della l.r. 77/2012
1. Al comma 2 bis dell’articolo 45 bis della l.r. 77/2012 le parole: “
di euro 15.000.000,00 per l’anno 2015
” sono sostituite dalle seguenti: “
di euro 2.000.000,00 per l'anno 2017 e di euro 13.000.000,00 per l'anno 2018
”.
3 bis. All'onere di spesa di cui al comma 2 bis, pari a euro 2.000.000,00 per l'anno 2017 e euro 13.000.000,00 per l’anno 2018, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 05 “Viabilità e infrastrutture stradali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2016 – 2018, annualità 2017 e 2018.
”.
Art. 7
Intervento straordinario in materia di protezione civile. Finanziamento per contributi di autonoma sistemazione ai Comuni di Aulla e Mulazzo. Modifiche all'articolo 65 quinquies della l.r. 77/2012
1. Dopo il comma 2 dell'articolo 65 quinquies della l.r. 77/2012 è inserito il seguente:
2 bis. Dal 1° gennaio 2016 il contributo è autorizzato nell'importo di euro 75.600,00 a valere sulle risorse regionali di cui al comma 3 bis per le medesime finalità, e fino alla cessazione dello stato di evacuazione, comunque non oltre il 31 dicembre 2016.
”.
2. Dopo il comma 3 dell'articolo 65 quinquies della l.r. 77/2012 è inserito il seguente:
3 bis. Per l'attuazione di quanto previsto dal comma 2 bis è autorizzata la spesa complessiva di euro 75.600,00 per l’anno 2016, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 11 “Soccorso civile”, Programma 02 “Interventi a seguito di calamità naturali”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2016-2018, annualità 2016.
”.
Art. 8
Contributi straordinari per la viabilità nel Comune di Empoli. Abrogazione dell'articolo 33 bis della l.r. 77/2013
1. L'articolo 33 bis della legge regionale 24 dicembre 2013, n. 77 (Legge finanziaria per l'anno 2014) è abrogato.
Art. 9
Sostegno alle famiglie per la frequenza delle scuole dell'infanzia paritarie. Modifiche all'articolo 46 della l.r. 77/2013
1. Il comma 1 dell'articolo 46 della legge regionale 24 dicembre 2013, n. 77 (Legge finanziaria per l’anno 2014) è sostituito dal seguente:
1. Al fine di sostenere le famiglie i cui figli frequentano le scuole dell’infanzia paritarie, degli enti locali e private, la Regione destina ai comuni un contributo pari ad euro 2.000.000,00 per ciascuno degli anni 2014 e 2015, per un totale di euro 4.000.000,00.
”.
2. Il comma 4 dell'articolo 46 della l.r. 77/2013 è sostituito dal seguente:
4. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1 è autorizzata la spesa di euro 2.000.000,00 per l'anno 2014, cui si fa fronte con gli stanziamenti dell'UPB 613 “Sistema dell'educazione e dell'istruzione – spese correnti” del bilancio di previsione 2014, e di euro 2.000.000,00 per l'anno 2015 cui si fa fronte con gli stanziamenti dell'UPB 613 “Sistema dell'educazione e dell'istruzione – spese correnti” del bilancio di previsione 2015.
”.
3. Dopo il comma 4 dell'articolo 46 della l.r. 77/2013 è inserito il seguente:
4 bis. A partire dall'anno 2016 agli interventi di cui al presente articolo si provvede mediante gli strumenti di programmazione di cui alla
legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1
(Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla
l.r. 20/2008
) in attuazione del programma regionale di sviluppo (PRS).
”.
Art. 10
Interventi in materia di istruzione ed educazione previsti dal programma regionale di sviluppo. Modifiche all'articolo 64 della l.r. 77/2013
1. Al comma 1 dell'articolo 64 della l.r. 77/2013 le parole: “
di euro 150.000,00 per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016
” sono sostituite dalle seguenti: “
di euro 150.000,00 per ciascuno degli anni 2014 e 2015 e di euro 70.000,00 per l'anno 2016
”.
2. Il comma 4 dell'articolo 64 della l.r. 77/2013 è sostituito dal seguente:
4. All’onere di spesa di cui al comma 1, pari ad euro 150.000,00 per ciascuno degli anni 2014 e 2015, si fa fronte con gli stanziamenti dell’UPB 613 “Sistema dell’educazione e dell’istruzione – spese correnti” del bilancio di previsione 2014 e del bilancio pluriennale 2014-2016, annualità 2015.
“.
3. Dopo il comma 4 del'articolo 64 della l.r. 77/2013 è inserito il seguente:
4 bis. All’onere di spesa di cui al comma 1, pari ad euro 70.000,00 per l'anno 2016, si fa fronte per euro 50.000,00 con gli stanziamenti della Missione 4 “Istruzione e diritto allo studio”, Programma 01 “Istruzione prescolastica”, Titolo 1 “Spese correnti” e per euro 20.000,00 con gli stanziamenti della Missione 4 “Istruzione e diritto allo studio”, Programma 02 “Altri ordini di istruzione non universitaria”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2016-2018, annualità 2016
”.
Art. 11
Proroga del termine per la restituzione dell’anticipazione al Consorzio Ambiente Versilia di cui all'articolo 70 novies della l.r. 77/2013
1. Il termine di ventiquattro mesi previsto dall'articolo 70 novies, comma 2, della l.r. 77/2013 è prorogato di ventiquattro mesi.
2. La proroga di cui al comma 1 è subordinata alla proroga, per il medesimo periodo, della polizza fideiussoria già rilasciata a favore della Regione ai sensi dell'articolo 70 novies, comma 3, lettera a), della l.r. 77/2013 o ad altra forma equipollente.
Art. 12
Finanziamento al Comune di Livorno. Modifiche all'articolo 34 bis della l.r. 86/2014
1. Il comma 2 dell'articolo 34 bis della legge regionale 29 dicembre 2014, n. 86 (Legge finanziaria per l'anno 2015) è sostituito dal seguente:
2. Per l’attuazione di quanto previsto dal comma 1, è autorizzata una spesa complessiva di euro 5.000.000,00 cui si fa fronte, per euro 3.100.000,00 per l’anno 2016, per euro 733.000,00 per l'anno 2017 e per euro 1.167.000,00 per l'anno 2018, con gli stanziamenti della Missione 14 "Sviluppo economico e competitività", Programma 01 "Industria, PMI e Artigianato", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2016-2018, annualità 2016, 2017 e 2018.
”.
Art. 13
Interventi straordinari per la viabilità locale. Modifiche all’articolo 37 della l.r. 86/2014
1. I commi 1, 3 e 8 bis dell’articolo 37 della l.r. 86/2014 sono abrogati.
Art. 14
Valorizzazione del sito archeologico di Gonfienti. Modifiche all'articolo 58 della l.r. 86/2014
1. Al comma 2 dell'articolo 58 della l.r. 86/2014 , dopo le parole: “
sito archeologico
” sono inserite le seguenti: “
e degli immobili funzionalmente ad esso collegati per l’attuazione delle attività di valorizzazione
”.
Art. 15
Agenzie sociali per la casa
1. Per la prosecuzione nell'anno 2016 degli interventi di cui all'articolo 7 della legge regionale 3 febbraio 2015, n. 13 (Disposizioni per il sostegno alle attività delle agenzie sociali per la casa) è autorizzata la spesa di euro 300.000,00 per l'anno 2016, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, Programma 06 “Interventi per il diritto alla casa”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2016-2018, annualità 2016.
Art. 16
Norma finanziaria. Modifiche all'articolo 20 della l.r. 70/2015
1. Il comma 6 dell'articolo 20 della legge regionale 30 ottobre 2015, n. 70 (Disposizioni in materia di riordino delle funzioni provinciali. Approvazione degli elenchi del personale delle province soggetto a trasferimento. Modifiche alle leggi regionali 22/2015, 39/2000 e 68/2011) è sostituito dal seguente:
6. Per l'attuazione di quanto previsto dall'
articolo 8, comma 6 bis, della l.r. 22/2015
, è autorizzata per l'anno 2016 la spesa massima di euro 7.100.000,00, cui si fa fronte per euro 5.680.000,00 con gli stanziamenti della Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 03 “Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato”, Titolo 1 “Spese correnti” e per euro 1.420.000,00 con gli stanziamenti della Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 06 “Ufficio tecnico”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2016/2018, annualità 2016”
.
Art. 17
Imposta regionale sulle concessioni statali del demanio idrico di cui alla l.r. 80/2015 e addizionale regionale al canone per l'utenza di acqua pubblica
b) limitatamente alle concessioni di derivazioni di acque pubbliche di cui all'articolo 10, comma 1, lettera d), della l.r. 80/2015 , al dieci per cento del canone di concessione.
3. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 9, comma 2, della legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della Sito esternolegge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”. Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014), qualora i canoni di concessione di cui alla l.r. 80/2015 riferiti all'annualità 2016 siano stati riscossi dalle province anticipatamente all'entrata in vigore della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 81 (Legge di stabilità per l’anno 2016), gli importi del canone e della relativa imposta regionale per l'occupazione e l'uso del demanio idrico e del patrimonio indisponibile dello Stato sono rideterminati rispettivamente ai sensi delle delibere di cui agli articoli 6 e 13 della l.r. 80/2015 , e ai sensi del comma 1 e l’importo versato è computato a titolo di acconto. L'eventuale differenza è versata alla Regione entro il termine di cui all'articolo 1, comma 2, della l.r. 81/2015 .
4. L'addizionale regionale al canone per l'utenza di acqua pubblica di cui alla legge regionale 2 dicembre 1994, n. 92 (Istituzione addizionale regionale al canone per l'utenza di acqua pubblica) riferita all'anno d'imposta 2016, eventualmente già corrisposta alle province, è computata a titolo di acconto sull'importo dovuto a valere per l'imposta regionale di cui all’articolo 1, comma 2, lettera b), della l.r. 2/1971 (1)

Parole così sostituite con l.r. 27 dicembre 2018, n. 74, art. 3.

L'eventuale differenza è versata alla Regione entro il termine di cui all'articolo 1, comma 2, della l.r. 81/2015 .
5. In caso di versamento a titolo di acconto ai sensi dei commi 3 e 4 di somme eccedenti rispetto agli importi del canone e della relativa imposta regionale per l'occupazione e l'uso del demanio idrico e del patrimonio indisponibile dello Stato rideterminati, tali somme sono compensate, a conguaglio con il pagamento del canone e dell'imposta relativa all'annualità 2017.
Art. 18
Addizionale regionale al canone per l’utenza di acqua pubblica. Abrogazione della l.r. 92/1994
1. La l.r. 92/1994 è abrogata.
Art. 19
Contributo straordinario all'Istituto superiore per le industrie artistiche di Firenze (ISIA). Abrogazione dell'articolo 27 della l.r. 81/2015

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 27 dicembre 2018, n. 74, art. 3 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.