Art. 2
Le politiche del lavoro. Modifiche all’articolo 21 della l.r. 32/2002
1. La lettera d ter) del comma 2 dell’articolo 21 della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro), è sostituita dalla seguente:
“
d ter) interviene finanziariamente al fine di assicurare la continuità retributiva ai lavoratori beneficiari di ammortizzatori sociali e ai lavoratori dipendenti, in costanza di rapporto di lavoro, che non percepiscano la retribuzione da almeno due mesi;
”.Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.