Art. 15
Agenzie sociali per la casa
1. Per la prosecuzione nell'anno 2016 degli interventi di cui all'articolo 7 della legge regionale 3 febbraio 2015, n. 13 (Disposizioni per il sostegno alle attività delle agenzie sociali per la casa) è autorizzata la spesa di euro 300.000,00 per l'anno 2016, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, Programma 06 “Interventi per il diritto alla casa”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2016-2018, annualità 2016.
Note del Redattore:
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