Art. 12
Finanziamento al Comune di Livorno. Modifiche all'articolo 34 bis della l.r. 86/2014
1. Il comma 2 dell'articolo 34 bis della legge regionale 29 dicembre 2014, n. 86 (Legge finanziaria per l'anno 2015) è sostituito dal seguente:
“
2. Per l’attuazione di quanto previsto dal comma 1, è autorizzata una spesa complessiva di euro 5.000.000,00 cui si fa fronte, per euro 3.100.000,00 per l’anno 2016, per euro 733.000,00 per l'anno 2017 e per euro 1.167.000,00 per l'anno 2018, con gli stanziamenti della Missione 14 "Sviluppo economico e competitività", Programma 01 "Industria, PMI e Artigianato", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2016-2018, annualità 2016, 2017 e 2018.
”.Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.