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Legge regionale 5 agosto 2016, n. 55

Riapertura termini per la regolarizzazione agevolata dell’imposta regionale sulle concessioni sui beni demaniali e patrimoniali indisponibili dello Stato. Modifiche alla l.r. 81/2015 .

Bollettino Ufficiale n. 34, parte prima, del 10 agosto 2016





PREAMBOLO



Il Consiglio regionale


Visto l’articolo 117, commi terzo e quarto, e l’articolo 119, commi primo e secondo, della Costituzione;


Visto l’articolo 4 dello Statuto;


Vista la legge regionale 30 dicembre 1971, n. 2 (Istituzione dei tributi propri della Regione);


Vista la legge regionale 3 marzo 2015 , n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della Sito esternolegge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”. Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014);


Vista la legge regionale 28 dicembre 2015, n. 81 (Legge di stabilità per l'anno 2016);


Considerato quanto segue:


1. A seguito del passaggio di funzioni in materia di determinazione dei canoni di concessione per l'utilizzo del demanio idrico e delle relative aree di cui all'articolo 2 della l.r. 22/2015 , e al fine di rendere omogenei su tutto il territorio regionale i canoni di concessione per l’utilizzo del demanio idrico e delle relative aree, la Giunta regionale con proprio atto determina i nuovi canoni di concessione. Fino a tale determinazione, è stato sospeso il pagamento dei canoni in scadenza nell'anno 2016 e delle relativa imposta;


2. In considerazione della necessità di favorire la definizione in forma agevolata delle situazioni debitorie pregresse relative al mancato versamento dell'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato di cui all'articolo 1 della l.r. 2/1971 , al fine di non deprimere le attività economiche e sociali svolte sul demanio idrico consentendo ad una maggior numero di concessionari di beneficiarne, si rende necessaria la riapertura dei termini per il pagamento della aliquota agevolata del 20 per cento;


3. La posticipazione del termine al 31 ottobre 2016 è volta a favorire la massima conoscibilità ai contribuenti circa la possibilità di regolarizzare in maniera agevolata la propria posizione assicurando, soprattutto alle imprese e agli enti pubblici titolati di concessioni, termini più ampi per poter completare gli adempimenti necessari all'effettivo versamento dell'imposta, nonché ridurre il potenziale ed incerto contenzioso futuro unitamente al raggiungimento delle previsioni di incasso da realizzarsi nel corrente esercizio finanziario per la Regione Toscana;


4. Al fine di non creare una disomogeneità sono fatti salvi, ai fini della regolarizzazione agevolata di cui all’articolo 1, comma 3, della l.r. 81/2015 , i versamenti dell'imposta regionale effettuati dal 1° luglio 2016 alla data di entrata in vigore della presente legge, in deroga al comma 5 del medesimo articolo 1 della l.r. 81/2015 ;


5. Ai pagamenti effettuati ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della l.r. 81/2015 , dal 1° luglio 2016 alla data di entrata in vigore della presente legge, viene disposta la restituzione della differenza tra l'ammontare dell'imposta in via ordinaria e la somma agevolata di cui al comma 3 del medesimo articolo 1, in deroga a quanto disposto dall'articolo 1, comma 4, ultimo periodo della l.r. 81/2015 ;


6. Al fine di consentire una rapida attivazione degli interventi previsti dalla presente legge, è necessario disporre la sua entrata in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;


Approva la presente legge


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.