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Legge regionale 27 gennaio 2016, n. 5

Disposizioni straordinarie per il rilascio delle autorizzazioni allo scarico di acque reflue urbane in corpi idrici superficiali.

Bollettino Ufficiale n. 3, parte prima, del 5 febbraio 2016

Art. 2
Programmazione degli interventi indifferibili ed urgenti relativi agli scarichi
1. Al fine di garantire il pieno rispetto della normativa ed il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualità stabiliti dai piani di gestione dei distretti idrografici e dal piano di tutela delle acque di cui, rispettivamente, agli articoli 117 e 121 Sito esternodel d.lgs. 152/2006 , entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l’autorità idrica toscana (AIT) di cui alla legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69 (Istituzione dell’autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alle leggi regionali 25/1998, 61/2007, 20/2006, 30/2005, 91/1998, 35/2011 e 14/2007), provvede all’approvazione di un piano stralcio dei piani di ambito vigenti per la realizzazione degli interventi di cui al comma 2.
2. Il piano stralcio definisce, tenendo conto anche di eventuali ipotesi di revisione del perimetro degli agglomerati sulla base dei criteri di valutazione tecnica ed economica di cui all’Sito esternoarticolo 74, comma 1, lettera n), del d.lgs. 152/2006 , il programma degli interventi indifferibili ed urgenti finalizzati all’adeguamento, potenziamento o sostituzione dei sistemi di depurazione in essere e delle infrastrutture ad essi connesse (2)

Parole così sostituite con l.r. 9 agosto 2016, n. 58, art. 41.

relativi agli scarichi di cui all'articolo 1, elencandone le priorità e attestandone la copertura economico finanziaria. In particolare il piano stralcio specifica:
a) i termini di conclusione degli interventi, che non possono superare i tempi tecnici strettamente necessari e, comunque, il termine del 31 dicembre 2021 fatto salvo quanto previsto all’articolo 2 ter; (6)

Parole aggiunte con l.r.1 ottobre 2021, n. 36, art. 3.

b) gli adempimenti necessari per la realizzazione di ciascun intervento ed il relativo cronoprogramma.
3. Gli interventi contenuti nel piano stralcio sono recepiti nella programmazione temporale degli interventi contenuta nei piani di ambito.
4. Nel rispetto di quanto previsto ai commi 1 e 2, l’AIT provvede ad adeguare il piano stralcio alle successive modifiche degli atti di pianificazione di ambito nonché alle modifiche del perimetro degli agglomerati.
4 bis. Gli interventi di cui alla presente legge sono individuati tra le opere di interesse strategico d’interesse regionale di cui all’articolo 25 della l.r. 69/2011, funzionali al rispetto degli adempimenti comunitari in materia di qualità delle acque, indipendentemente dalla loro previsione nel piano ambientale ed energetico regionale (PAER) di cui alla legge regionale 19 marzo 2007, n. 14 (Istituzione del piano ambientale ed energetico regionale). (7)

Comma aggiunto con l.r.1 ottobre 2021, n. 36, art. 3.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.