Legge regionale 27 gennaio 2016, n. 5
Disposizioni straordinarie per il rilascio delle autorizzazioni allo scarico di acque reflue urbane in corpi idrici superficiali.
Bollettino Ufficiale n. 3, parte prima, del 5 febbraio 2016
Art. 6
Autorizzazioni
1. La struttura regionale competente, nell’ambito dell’autorizzazione unica ambientale di cui al regolamento emanato con
decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59 (Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’
articolo 23 del decreto
legge 9 febbraio 2012, n. 5 , convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 aprile 2012, n. 35 ), autorizza, in via provvisoria e in deroga a quanto previsto all’articolo 3, comma 6, del medesimo regolamento emanato con
d.p.r. 59/2013 , gli scarichi di cui all'articolo 2, comma 2, della presente legge per il periodo necessario alla realizzazione dei relativi interventi e, comunque, non oltre i termini indicati nel piano stralcio.





2. La durata dell'autorizzazione di cui al comma 1, è stabilita tenendo conto dei tempi necessari alla realizzazione degli interventi e per un periodo tale da garantire che lo scarico non pregiudichi il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualità del copro idrico recettore interessato.
3. L'autorizzazione di cui al comma 1, individua altresì le modalità dei controlli e delle attività di monitoraggio sullo stato di qualità del corpo idrico recettore interessato;
4. Alla scadenza dell’autorizzazione provvisoria, la struttura regionale competente, nell’ambito dell’autorizzazione unica ambientale di cui al regolamento emanato con
d.p.r. 59/2013 , autorizza gli scarichi ai sensi e alle condizioni di cui all'
articolo 101 del d.lgs. 152/2006 .


4 bis. La documentazione allegata all’istanza per il rilascio o l’aggiornamento dell’autorizzazione provvisoria riporta il cronoprogramma aggiornato degli interventi da attuare e contiene altresì i dati relativi allo stato e alle caratteristiche attuali dell’impianto, con particolare riferimento al carico in ingresso, alla portata addotta all’impianto, alla portata scaricata e ai limiti attuali di scarico. (19)
4 ter. In relazione alle caratteristiche dello scarico, alla sua localizzazione e alle condizioni ambientali del corpo recettore, la struttura regionale competente provvede, in sede di rilascio o aggiornamento dell'autorizzazione provvisoria, ad impartire le necessarie cautele gestionali e prescrizioni, relative ai presidi depurativi provvisori, finalizzate ad evitare il verificarsi di un deterioramento dello stato di qualità del corpo recettore o un pregiudizio alla salute pubblica e all’ambiente. (20)
4 quater. Durante il periodo di vigenza dell'autorizzazione provvisoria, i controlli e le attività di monitoraggio di cui al comma 3, sono effettuati dall’ Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT), in conformità a quanto previsto dalla legge regionale 22 giugno 2009, n. 30 (Nuova disciplina dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana “ARPAT”). (21)
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.