Menù di navigazione

Legge regionale 1 agosto 2016, n. 48

Disposizioni in materia di conservazione e valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 22/2015 e alla l.r. 30/2015 .

Bollettino Ufficiale n. 32, parte prima, del 3 agosto 2016

Art. 9
Funzioni della Regione in materia di aree naturali protette. Sostituzione dell’articolo 14 della l.r. 30/2015
1. L’articolo 14 della l.r. 30/2015 è sostituito dal seguente:
Art. 14
Funzioni della Regione in materia di aree naturali protette
1. La Regione esercita le funzioni di programmazione di cui all'articolo 12 e individua, nell'ambito degli indirizzi e degli obiettivi degli strumenti della programmazione regionale, il complesso delle aree naturali protette regionali assicurandone la conservazione e la valorizzazione in forma coordinata con le aree protette nazionali e con il sistema della biodiversità; esercita, altresì, le funzioni per l’attuazione coordinata della presente legge.
2. Oltre a quanto previsto dal comma 1, la Regione, in particolare:
a) istituisce, con legge regionale, anche su proposta delle province o della città metropolitana e dei comuni, i parchi regionali e gli enti di diritto pubblico preposti alla loro gestione, previa la verifica di coerenza ambientale di cui all'articolo 12, comma 4, lettera f);
b) nomina il presidente, il consiglio direttivo ed il collegio regionale unico dei revisori dei conti dei parchi regionali;
c) approva lo statuto dei parchi regionali;
d) adotta e approva il piano integrato per il parco ed approva il regolamento dei parchi regionali;
e) approva il bilancio preventivo economico ed il bilancio di esercizio dei parchi regionali;
f) sovrintende e vigila sull’attuazione della presente legge e degli obiettivi della programmazione regionale, con particolare riferimento alla realizzazione degli interventi previsti negli strumenti di programmazione di cui all'articolo 12;
g) esercita attività di indirizzo, coordinamento, verifica e controllo sull’amministrazione dei parchi regionali;
h) può procedere alla nomina di un commissario straordinario ed all’esercizio dei poteri sostitutivi, ai sensi dell’articolo 44;
i) formula gli indirizzi e le priorità per la gestione coordinata delle aree naturali protette regionali e del sistema regionale della biodiversità di cui all’articolo 5;
l) istituisce le riserve naturali regionali, anche sulla base dell'individuazione dei territori proposta dalle province o dalla città metropolitana previa verifica della coerenza ambientale di cui all'articolo 12, comma 4, lettera f), in conformità con gli indirizzi dettati dagli atti della
programmazione regionale e con le previsioni del PIT con valenza di piano paesaggistico di cui all’
articolo 88 della l.r. 65/2014
;
m) indica le finalità specifiche, le forme e le modalità di gestione nonché le modalità di finanziamento del sistema delle riserve naturali regionali, in coerenza con gli obiettivi della programmazione regionale;
n) approva il regolamento della riserva;
o) può mettere a disposizione dei parchi regionali e delle riserve naturali regionali i beni necessari per il raggiungimento delle loro finalità istitutive;
p) può partecipare ad organismi associativi per lo svolgimento di attività funzionali alle attività istituzionali in materia di aree protette e di biodiversità, nei limiti delle disponibilità di bilancio;
q) effettua ogni altra funzione o attività ad essa riservata ai sensi della presente legge e della normativa nazionale di riferimento.
3. La Regione esercita, attraverso le strutture regionali allo scopo preposte, le funzioni amministrative relative alla gestione delle riserve naturali regionali, ivi compreso il rilascio del nulla osta e delle autorizzazioni ai fini del vincolo idrogeologico, di cui all'articolo 52, e realizza gli interventi in conformità agli atti di programmazione regionale, fatto salvo quanto previsto all'articolo 12, comma 5.
4. La Regione esercita altresì le funzioni ad essa attribuite dall’articolo 9, comma 4, dall’articolo 11, comma 6, dall’articolo 12, commi 3 e 4 della presente legge e dall’articolo 14, commi 2 e 5,
Sito esternodella l. 394/1991
, in materia di parchi nazionali.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.