Legge regionale 1 agosto 2016, n. 48
Disposizioni in materia di conservazione e valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 22/2015 e alla l.r. 30/2015 .
Bollettino Ufficiale n. 32, parte prima, del 3 agosto 2016
Art. 8
Sistema informativo regionale del patrimonio naturalistico toscano. Modifiche all’articolo 13 della l.r. 30/2015
1. La lettera f) del comma 1 dell’articolo 13 della l.r. 30/2015 è sostituita dalla seguente:
“
f) gli studi effettuati dalla Regione, dagli enti locali e dai soggetti gestori delle aree protette regionali e nazionali e dei siti della Rete Natura 2000 in materia di aree protette e di biodiversità terrestre e marina;
”.2. Al comma 3 dell'articolo 13 della l.r. 30/2015 le parole: “g
li enti gestori delle aree naturali protette e dei siti della Rete natura 2000
,” sono sostituite dalle seguenti: “gli enti parco, gli enti gestori di aree protette nazionali e gli enti locali che svolgono attività di gestione nelle aree naturali protette e nei siti della Rete Natura 2000
,”.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.