Menù di navigazione

Legge regionale 1 agosto 2016, n. 48

Disposizioni in materia di conservazione e valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 22/2015 e alla l.r. 30/2015 .

Bollettino Ufficiale n. 32, parte prima, del 3 agosto 2016

Art. 77
Disposizioni transitorie per la verifica dei siti di interesse regionale. Modifiche all’articolo 116 della l.r. 30/2015
1. Il comma 1 dell’articolo 116 della l.r. 30/2015 è sostituito dal seguente:
1. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, anche di concerto con gli enti locali interessati, sottopone a verifica i siti di interesse regionale individuati dall’allegato D
della l.r. 56/2000
, valutando la loro ascrivibilità ad una delle tipologie previste dagli articoli 2 e 6 della presente legge e predispone la relativa proposta di deliberazione da inviare al Consiglio regionale per l’approvazione.
”.
2. La lettera b) del comma 2 dell’articolo 116 è sostituita dalla seguente:
b) la Giunta regionale, anche sulla base di proposte delle province e della città metropolitana formulate d’intesa con i comuni, individua e propone al Consiglio regionale l'istituzione di nuove aree protette con riferimento ai siti di interesse regionale;
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.