Legge regionale 1 agosto 2016, n. 48
Disposizioni in materia di conservazione e valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 22/2015 e alla l.r. 30/2015 .
Bollettino Ufficiale n. 32, parte prima, del 3 agosto 2016
Art. 7
Programmazione regionale. Documento operativo per la conservazione e valorizzazione del patrimonio naturalistico toscano. Sostituzione dell'articolo 12 della l.r. 30/2015
1. L'articolo 12 della l.r. 30/2015 è sostituito dal seguente:
“
Art. 12 Programmazione regionale. Documento operativo per la conservazione e valorizzazione del patrimonio naturalistico toscano
1. Gli strumenti della programmazione regionale determinano le finalità e gli obiettivi per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale in coerenza con le strategie di intervento stabilite dal programma regionale di sviluppo ed, in particolare, definiscono:
a) le strategie e finalità per la gestione del sistema integrato delle aree naturali protette e del sistema regionale della biodiversità, nonché per il riconoscimento e la valorizzazione della geodiversità, garantendone il coordinamento e l’integrazione;
b) la strategia regionale per la biodiversità, individuando le finalità, gli obiettivi generali e le priorità delle politiche regionali in materia di tutela della biodiversità, nonché le tipologie di azioni e di intervento, necessarie per l’attuazione degli stessi;
c) il quadro dei fabbisogni e delle risorse attivabili, con riferimento all’attuazione delle strategie di cui alle lettere a) e b).
2. Ai fini del comma 1, gli strumenti della programmazione regionale individuano in particolare:
a) i criteri per la verifica della coerenza ambientale delle proposte per l’istituzione di nuove aree protette o di modifica dei perimetri di quelle già istituite, anche con riferimento alle previsioni degli
atti di pianificazione regionali, ed i termini entro i quali devono essere istituite le nuove aree protette proposte;
b) le finalità, gli obiettivi, e gli indirizzi generali per la gestione delle aree protette regionali e dei siti che costituiscono la Rete Natura 2000;
c) gli indirizzi per la realizzazione coordinata di iniziative ed attività, compatibili con le finalità istitutive delle aree protette, atte a favorire lo sviluppo economico, sociale e culturale della collettività residente nel rispetto delle esigenze di conservazione del territorio tutelato;
d) i criteri per l’attribuzione dei contributi ordinari di cui all’articolo 34, comma 1, lettera a), assegnati agli enti parco regionali annualmente nell’ambito della legge di bilancio regionale;
e) i criteri e le priorità generali per la spesa finalizzata alle attività di investimento e di manutenzione, e alla prestazione dei servizi offerti nonché, nei limiti degli stanziamenti previsti dalla legge di bilancio regionale, per l'attribuzione di finanziamenti da destinare, per le medesime finalità, agli enti parco regionali, agli enti gestori di aree naturali protette nazionali ricadenti sul territorio nonché agli enti locali che svolgono attività di gestione nelle aree protette regionali;
f) i criteri e le priorità generali per l'individuazione di eventuali forme di agevolazione e di sostegno alle iniziative finalizzate alla gestione ed allo sviluppo socio economico ecosostenibile dei territori del patrimonio naturalistico toscano, da erogare a soggetti pubblici e privati nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di stato;
g) il quadro delle disponibilità finanziarie derivanti dalle risorse comunitarie, statali e regionali da destinare prioritariamente alla conservazione, gestione, valorizzazione e implementazione delle aree protette e dei siti della Rete Natura 2000 nonché i criteri di ripartizione delle relative risorse.
3. La programmazione regionale di cui al comma 1 definisce e aggiorna lo stato e la consistenza del patrimonio naturalistico ambientale regionale, con particolare riferimento alle componenti essenziali dei valori riconosciuti di cui all'articolo 1, commi 2 e 3.
4. La Giunta regionale approva con deliberazione entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello di riferimento, il documento operativo annuale per la conservazione e valorizzazione del patrimonio naturalistico toscano, che definisce in particolare:
a) il quadro conoscitivo dello stato di attuazione degli obiettivi programmati;
b) eventuali direttive per la gestione del sistema delle aree naturali protette regionali e della biodiversità, anche in relazione agli esiti del monitoraggio di cui al comma 5;
c) le priorità e gli eventuali indirizzi per la programmazione annuale e la realizzazione di interventi, misure ed azioni in conformità alle previsioni degli atti della pianificazione e della programmazione di cui agli articoli 27, 30, 49, e 77, individuando in particolare:
1) gli interventi di competenza regionale, ed il relativo cronoprogramma, in coerenza con le previsioni dell’elenco annuale del programma triennale regionale delle opere pubbliche di cui all’
articolo 21 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture);
2) gli interventi di competenza degli enti parco o da realizzarsi a cura degli enti che svolgono attività gestionali nelle aree naturali protette e nei siti della Rete Natura 2000;
3) le iniziative, anche coordinate con quelle dei parchi regionali e degli enti locali interessati, di salvaguardia, e di promozione e di valorizzazione dei territori del patrimonio naturalistico di cui agli articoli 57 e 58;
4) le iniziative e attività idonee a prevenire, contenere e mitigare i danni determinati dalla fauna selvatica;
d) le modalità di assegnazione, nell'ambito delle iniziative di cui alla lettera c), numeri 2), 3) e 4), di eventuali contributi o finanziamenti comunitari, statali o regionali tra i possibili beneficiari, tenuto conto dei criteri e delle priorità di cui al comma 2, lettere e) ed f), ed all’articolo 60, comma 2;
e) lo stato delle erogazioni dei finanziamenti attribuiti ai soggetti beneficiari;
f) la verifica di coerenza ambientale delle proposte per l'individuazione dei territori ai fini dell’istituzione di nuove aree protette o di modifica dei perimetri di quelle già istituite, nel rispetto dei criteri di cui al comma 2, lettera a), nonché per la designazione di nuovi siti della Rete Natura 2000 o di modifica dei perimetri dei siti già istituiti.
5. Il documento operativo di cui al comma 4 individua altresì le riserve ed i siti della Rete Natura 2000, esterni al territorio di competenza dei parchi regionali, per la gestione dei quali la Regione può:
a) previa stipula di convenzione, avvalersi degli enti parco regionali, in ragione della peculiarità dei valori naturalistici presenti in tali aree e siti o della loro connessione ecologica con le aree dei pa chi nonché dell'opportunità di garantire l'unitarietà di gestione dei territori interessati;
b) previa stipula di convenzione, avvalersi dei comuni, anche associati nelle forme previste dal
titolo III della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali), nel caso in cui le riserve e i siti della rete natura 2000 ricadano interamente nel territorio di competenza;
c) attivare forme di collaborazione con le associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell'
articolo 13 della legge 349/1986 :
1) nei casi e con le modalità previste dagli articoli 12, comma 4, e 13
della legge regionale 9 dicembre 2002, n. 42 (Disciplina delle Associazioni di promozione sociale. Modifica all'
articolo 9 della legge regionale 3 ottobre 1997, n. 72 “Organizzazione e promozione di un sistema di diritti di cittadinanza e di pari opportunità: riordino dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari integrati”);
2) nei casi e con le modalità previste dell'
articolo 10 della legge regionale 26 aprile 1993, n. 28 (Norme relative ai rapporti delle organizzazioni di volontariato con la Regione, gli Enti locali e gli altri Enti pubblici – Istituzione del registro regionale delle organizzazioni del volontariato).
6. Il documento operativo individua, compatibilmente con i vincoli derivanti dalla finanza pubblica e dalle norme in materia di pareggio di bilancio, le risorse del bilancio regionale per la realizzazione di interventi, misure, azioni ed iniziative e per l'erogazione di contributi e finanziamenti di cui rispettivamente al comma 4, lettere d) ed e).
7. Il documento operativo annuale per la conservazione e valorizzazione del patrimonio naturalistico toscano può essere approvato per stralci funzionali e può essere aggiornato nel corso dell'anno di riferimento.
8. Il monitoraggio delle politiche regionali in materia di aree naturali protette e di biodiversità è inserito nell’apposita sezione del documento annuale di monitoraggio degli atti di programmazione di riferimento
.”.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.