Legge regionale 1 agosto 2016, n. 48
Disposizioni in materia di conservazione e valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 22/2015 e alla l.r. 30/2015 .
Bollettino Ufficiale n. 32, parte prima, del 3 agosto 2016
Art. 70
Disposizioni di prima applicazione e transitorie per l’adeguamento degli atti dei parchi regionali. Modifiche all’articolo 108 della l.r. 30/2015
1. La lettera b) del comma 1 dell’articolo 108 della l.r. 30/2015 è sostituita dalla seguente:
“
b) alla predisposizione e trasmissione alla Giunta regionale della proposta di piano integrato per il parco di cui all’articolo 27, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge;
”.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.