Legge regionale 1 agosto 2016, n. 48
Disposizioni in materia di conservazione e valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 22/2015 e alla l.r. 30/2015 .
Bollettino Ufficiale n. 32, parte prima, del 3 agosto 2016
Art. 69
Sospensione e revoca della nomina a GAV. Sostituzione dell’articolo 106 della l.r. 30/2015
1. L’articolo 106 della l.r. 30/2015 è sostituito dal seguente:
“
Art. 106
Sospensione e revoca della nomina a GAV
1. I soggetti organizzatori vigilano sull'osservanza dei doveri delle GAV di cui all’articolo 105, direttamente o tramite gli organi di polizia locale e gli altri soggetti preposti alla sorveglianza di cui agli articoli 56 e 92.
2. Qualora i soggetti organizzatori riscontrino irregolarità o violazioni nell’espletamento dei compiti assegnati alle GAV, previa instaurazione di idoneo contraddittorio con la GAV, propongono alla struttura regionale competente la sospensione dall’attività per un periodo non superiore a sei mesi.
3. La struttura regionale competente, accertata la regolarità del procedimento di cui al comma 2, dispone la sospensione della GAV dall’attività per un periodo non superiore a sei mesi.
4. In caso di persistente ed accertata inattività non dovuta a giustificati motivi o di reiterate violazioni dei doveri delle GAV che abbiano comportato la sospensione dell’attività per almeno due volte e per un periodo complessivo pari ad almeno dodici mesi, la struttura regionale competente, su proposta del soggetto organizzatore che, nel contraddittorio con l’interessato, abbia verificato una nuova violazione, dispone la revoca della nomina e provvede alla cancellazione del nominativo della GAV dal registro.
”.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.