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Legge regionale 1 agosto 2016, n. 48

Disposizioni in materia di conservazione e valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 22/2015 e alla l.r. 30/2015 .

Bollettino Ufficiale n. 32, parte prima, del 3 agosto 2016

Art. 66
Compiti dei soggetti organizzatori. Inserimento dell’articolo 103 bis nella l.r. 30/2015
1. Dopo l'articolo 103 della l.r. 30/2015 è inserito il seguente:
Art. 103 bis
Compiti dei soggetti organizzatori
1. In coerenza con gli indirizzi regionali di cui all'articolo 102, i soggetti che accedono al servizio volontario di vigilanza ambientale provvedono altresì a:
a) trasmettere alla struttura regionale competente gli atti d'inquadramento e le convenzioni stipulate di cui all'articolo 103, comma 2, lettera b);
b) formulare il programma di attività delle GAV e ad organizzare il relativo servizio;
c) approvare il regolamento di servizio delle GAV;
d) vigilare sul regolare svolgimento del servizio e sull’osservanza da parte delle GAV degli obblighi derivanti dal presente titolo e dal regolamento di servizio;
e) trasmettere alla Regione, entro il 31 marzo di ogni anno, dati ed informazioni sull’utilizzo del personale volontario;
f) pubblicare sul proprio sito istituzionale informazioni sull’organizzazione del servizio di vigilanza ambientale e gli elementi conoscitivi di cui alla lettera e);
g) comunicare alla Regione ogni circostanza di rilievo che possa incidere sullo status di GAV.
2. I soggetti organizzatori del servizio volontario di vigilanza ambientale, possono regolare tra loro, mediante protocolli operativi, lo svolgimento sinergico e coordinato delle attività delle GAV.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.