Legge regionale 1 agosto 2016, n. 48
Disposizioni in materia di conservazione e valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 22/2015 e alla l.r. 30/2015 .
Bollettino Ufficiale n. 32, parte prima, del 3 agosto 2016
Art. 56
Valutazione di incidenza di piani e programmi. Modifiche all’articolo 87 della l.r. 30/2015
1. La lettera b) del comma 3 dell’articolo 87 della l.r. 30/2015 è sostituita dalla seguente:
“
b) sugli atti di pianificazione e programmazione, diversi da quelli di cui alla lettera a), limitatamente alle parti che interessano o possono produrre effetti su p(SIC) e siti della Rete Natura 2000 non compresi nel territorio di competenza dei parchi regionali e nazionali
.”.2. Al comma 4 dell’articolo 87 della l.r. 30/2015 dopo le parole: “
medesimo comma,
lettera b)
” sono aggiunte le seguenti: “ ricadenti nelle riserve statali
”.3. Al comma 6 dell’articolo 87 della l.r. 30/2015 dopo le parole: “
articolo 69
” sono aggiunte le seguenti: “,commi 1 e 4
. ”.4. Al comma 9 dell’articolo 87 della l.r. 30/2015 le parole: “
In tali casi
” sono sostituite dalle seguenti: “ Nel caso di cui al comma 6
”.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.