Legge regionale 1 agosto 2016, n. 48
Disposizioni in materia di conservazione e valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 22/2015 e alla l.r. 30/2015 .
Bollettino Ufficiale n. 32, parte prima, del 3 agosto 2016
Art. 50
Forme di tutela della flora. Modifiche all’articolo 80 della l.r. 30/2015
1. Al comma 1 dell’articolo 80 della l.r. 30/2015 le parole: “
negli allegati B e
” sono sostituite dalle seguenti: “nell’allegato
”.2. All’inizio del comma 2 dell’articolo 80 della l.r. 30/2015 la parola: “
Per
” è sostituita dalle seguenti: “Fatte salve le deroghe di cui all'
articolo 11 del d.p.r. 357/1997 , per
”.3. Nell’alinea del comma 3 dell’articolo 80 della l.r. 30/2015 le parole: “
le specie
,” sono sostituite dalle seguenti: “le specie ricomprese nell'allegato E del
d.p.r. 357/1997 nonché quelle
”.4. Nell’alinea del comma 4 dell’articolo 80 dopo le parole: “
può richiedere
” sono aggiunte le seguenti: “,tra l’altro
”.5. All’inizio del comma 5 la parola: “
Le” è sostituita dalle seguenti:
“I dati e le informazioni disponibili relativi alle popolazioni e all'area di distribuzione naturale delle
”.6. Il comma 6 dell’articolo 80 della l.r. 30/2015 è sostituito dal seguente:
“
6. Ai fini del monitoraggio di cui all’articolo 67, comma 1, lettera d), numero 3-bis, entro il 31 marzo di ogni anno, gli enti parco regionali e gli enti gestori delle aree protette nazionali, comunicano alla struttura regionale competente l’elenco delle autorizzazioni in deroga rilasciate dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell’
articolo 11 del d.p.r. 357/1997 .
”.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.