Legge regionale 1 agosto 2016, n. 48
Disposizioni in materia di conservazione e valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 22/2015 e alla l.r. 30/2015 .
Bollettino Ufficiale n. 32, parte prima, del 3 agosto 2016
Art. 5
Costituzione e funzionamento della consulta tecnica per le aree protette e la biodiversità. Modifiche all’articolo 10 della l.r. 30/2015
1. La lettera a) del comma 2 dell’articolo 10 della l.r. 30/2015 è sostituita dalla seguente:
“
a) tre membri designati congiuntamente dalle associazioni ambientaliste, individuate
per la concertazione di cui all'
articolo 3, comma 2, della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla
l.r. 20/2008 ), tra quelle riconosciute ai sensi dell'
articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno
ambientale), operanti nel territorio regionale;
”.2. La lettera l) del comma 2 dell'articolo 10 della l.r. 30/2015 è sostituita dalla seguente:
“l) un membro designato congiuntamente dalle associazioni agricole, forestali e zootecniche individuate per la concertazione di cui all'
articolo 3, comma 2, della l.r. 1/2015 ed operanti nel territorio regionale;
”.3. La lettera m) del comma 2 dell’articolo 10 della l.r. 30/2015 è sostituita dalla seguente:
“
m) un membro designato congiuntamente dalle associazioni venatorie operanti nel territorio regionale, individuato nell'ambito delle discipline di cui alla lettera b), numeri 1), 5) e 6), esperto in gestione ecosostenibile della fauna selvatica
.” .4. Il comma 8 dell'articolo 10 della l.r. 30/2015 è sostituito dal seguente:
“
8. Per l’esercizio delle competenze di cui all’articolo 9, comma 2, lettera i), la consulta è integrata da due rappresentanti del servizio volontario di vigilanza ambientale, designati dal tavolo di coordinamento di cui all'articolo 102, comma 3, a tale scopo convocato
.”.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.