Legge regionale 1 agosto 2016, n. 48
Disposizioni in materia di conservazione e valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 22/2015 e alla l.r. 30/2015 .
Bollettino Ufficiale n. 32, parte prima, del 3 agosto 2016
Art. 49
Forme di tutela della fauna. Modifiche all’articolo 79 della l.r. 30/2015
1. Al comma 1 dell’articolo 79 della l.r. 30/2015 le parole: “
negli allegati B e
” sono sostituite dalle seguenti: “ nell’allegato
”.2. Nell’alinea del comma 2 dell’articolo 79 della l.r. 30/2015 la parola: “
Per
” è sostituita dalle seguenti: “Fatte salve le deroghe di cui all'
articolo 11 del d.p.r. 357/1997 , per
”.3. Alla lettera a) del comma 2 dell’articolo 79 della l.r. 30/2015 , dopo le parole: “
l’uccisione
” sono aggiunte le seguenti: “nell'ambiente naturale
”.4. Alla lettera e) del comma 2 dell’articolo 79 della l.r. 30/2015 , dopo le parole: “
esemplar
i” sono aggiunte le seguenti: “prelevati dall'ambiente naturale
”.5. All'alinea del comma 3 dell’articolo 79 della l.r. 30/2015 , dopo la parola: “
le specie
” sono aggiunte le seguenti: “comprese nell'allegato E del
d.p.r. 357/1997 e nell'allegato III della Convenzione di Berna nonché quelle
”.6. Nell'alinea del comma 4 dell’articolo 79 della l.r. 30/2015 , le parole: “
può richiedere
:” sono sostituite dalla seguenti: “può richiedere, tra l'altro
:”.7. Alla fine della lettera a) del comma 4 dell'articolo 79 della l.r. 30/2015 sono aggiunte le parole: “f
ermi restando, per le specie animali comprese nell'allegato E del
d.p.r. 357/1997 , i divieti e le relative deroghe previste rispettivamente, agli articoli 10, comma 3, e 11, del medesimo decreto
;”.8. All’inizio del comma 5 dell’articolo 79 della l.r. 30/2015 le parole: “
Le specie
” sono sostituite dalle seguenti: “I dati e le informazioni disponibili relativi alle popolazioni e alle aree di distribuzione naturale delle specie
”.9. Il comma 6 dell’articolo 79 della l.r. 30/2015 è sostituito dal seguente:
“
6.Ai fini del monitoraggio di cui all’articolo 67, comma 1, lettera d), numero 3-bis, entro il 31 marzo di ogni anno, gli enti parco regionali e gli enti gestori delle aree protette nazionali, comunicano alla struttura regionale competente l’elenco delle autorizzazioni in deroga rilasciate dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell’
articolo 11 del d.p.r. 357/1997 .
”.10. Al comma 8 dell’articolo 79 della l.r. 30/2015 le parole: “
provincia o alla città metropolitana competente per territorio
.” sono sostituite dalle seguenti: “struttura regionale competente
.”.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.