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Legge regionale 1 agosto 2016, n. 48

Disposizioni in materia di conservazione e valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 22/2015 e alla l.r. 30/2015 .

Bollettino Ufficiale n. 32, parte prima, del 3 agosto 2016

Art. 41
Funzioni degli enti parco regionali e dei soggetti gestori delle aree protette statali. Modifiche all’articolo 69 della l.r. 30/2015
1. Al comma 1 dell’articolo 69 della l.r. 30/2015 le parole: “
Le funzioni attribuite alla provincia e alla città metropolitana ai sensi dell'articolo 68, comma 1, lettere a), b), c), e), f) e g)
,” sono sostituite dalle seguenti: “
Le funzioni esercitate dalla Regione ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettere c-bis) e c-ter) e quelle attribuite alla provincia e alla città metropolitana ai sensi dell'articolo 68, comma 1, lettera b),
”.
2. Il comma 2 dell’articolo 69 della l.r. 30/2015 è sostituito dal seguente:
2. Gli enti parco regionali concorrono altresì alla conservazione e valorizzazione dei siti gestiti in regime di avvalimento ai sensi dell'articolo 15, comma 2, lettera f), mediante l'esercizio delle funzioni di cui all’articolo 67, comma 1, lettere c-bis), numero 1), e c ter), e all’articolo 68, comma 1, lettera b), in conformità agli atti di programmazione e di indirizzo regionali. A tal fine, gli enti parco presentano alla Giunta regionale, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione sull’attività svolta.
”.
3. Al comma 4 dell’articolo 69 della l.r. 30/2015 le parole: “
Le funzioni attribuite alla provincia e alla città metropolitana ai sensi dell'articolo 68, comma 1, lettere a), b), c), e), f), g), e comma 2
,” sono sostituite dalle seguenti: “
In conformità a quanto previsto dalla normativa nazionale le funzioni di cui all’articolo 67, comma 1, lettere c-bis) numeri 1) e 2) e c-ter),
”.
4. Dopo il comma 4 dell’articolo 69 della l.r. 30/2015 è inserito il seguente:
4 bis. Gli enti parco regionali comunicano ogni due anni alla Giunta regionale gli esiti dei monitoraggi sulla distribuzione degli habitat e delle specie, mediante una relazione sullo stato di salute delle popolazioni vegetali e animali e degli habitat di cui al presente titolo, nonché sullo stato di conservazione e tutela dei siti della Rete Natura 2000 e dei p(SIC) ricadenti nei territori di competenza ed inviano un elenco di tutti i piani, programmi, progetti ed interventi che hanno interessato i siti e che sono stati sottoposti a procedura di valutazione di incidenza con indicazione dei relativi esiti e dei pareri espressi. Gli enti gestori di cui al comma 4 rendono disponibili i dati di cui al presente comma, anche mediante le forme di coordinamento di cui all'articolo 71, comma 1 bis
.”.
5. Al comma 5 dell’articolo 69 della l.r. 30/2015 , le parole: “
alla provincia o alla città metropolitana
” sono sostituite dalle seguenti: “
alla Regione
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.