Legge regionale 1 agosto 2016, n. 48
Disposizioni in materia di conservazione e valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 22/2015 e alla l.r. 30/2015 .
Bollettino Ufficiale n. 32, parte prima, del 3 agosto 2016
Art. 4
Consulta tecnica per le aree protette e la biodiversità. Modifiche all’articolo 9 della l.r. 30/2015
1. La lettera c) del comma 2 dell’articolo 9 della l.r. 30/2015 è sostituita dalla seguente:
“
c) contenuti degli strumenti della programmazione regionale in materia di aree protette e di tutela della biodiversità
”.2. La lettera d) del comma 2 dell'articolo 9 della l.r. 30/2015 è sostituita dalla seguente:
“
d) contenuti del piano unico integrato per il parco regionale e del regolamento del parco di cui rispettivamente agli articoli 27 e 30, del regolamento delle riserve naturali regionali di cui all’articolo 49 e dei piani di gestione dei siti della Rete Natura 2000 di cui all’articolo 77
;”.3. Alla lettera l) del comma 2 dell’articolo 9 della l.r. 30/2015 le parole: “
di normativa
” sono sostituite dalle seguenti: “della normativa
”.4. La lettera a) del comma 3 dell'articolo 9 della l.r. 30/2015 è sostituita dalla seguente:
“
a) rilascia pareri nelle materie di sua competenza, anche su richiesta delle strutture regionali competenti, degli enti parco regionali, degli enti gestori delle aree protette nazionali, nonché degli enti locali che svolgono attività di gestione nelle aree protette e nelle componenti del sistema regionale della biodiversità disciplinate dalla presente legge;
”.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.