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Legge regionale 1 agosto 2016, n. 48

Disposizioni in materia di conservazione e valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 22/2015 e alla l.r. 30/2015 .

Bollettino Ufficiale n. 32, parte prima, del 3 agosto 2016

Art. 39
Funzioni della Regione in materia di biodiversità e geodiversità. Modifiche all’articolo 67 della l.r. 30/2015
1. Alla fine della lettera a) del comma 1 dell’articolo 67 della l.r. 30/2015 sono aggiunte le seguenti parole: “,
sentiti gli enti locali e gli enti parco interessati;
”.
2. Alla fine della lettera b) del comma 1 dell’articolo 67 della l.r. 30/2015 sono aggiunte le seguenti parole: “,
sentiti gli enti locali e gli enti parco interessati;
”.
3. Al comma 1 dell’articolo 67 della l.r. 30/2015 , dopo la lettera c), è inserita la seguente:
c bis) esercita, tramite le strutture regionali competenti, le funzioni amministrative relative alla gestione dei p(SIC) e dei siti della Rete Natura 2000, non attribuite alla competenza degli enti parco regionali e degli enti gestori di aree protette statali ai sensi dell'articolo 69, commi 1 e 4, ed in particolare:
1) attua le misure di tutela e conservazione e provvede al monitoraggio dei siti della Rete Natura 2000 di competenza, nonché al monitoraggio della distribuzione degli habitat e delle specie presenti sui medesimi siti;
2) procede alla redazione e all’approvazione, se necessari, dei piani di gestione di cui all’
Sito esternoarticolo 2, comma 4, del d.p.r. 357/1997
per i siti di competenza;
”.
4. Al comma 1 dell’articolo 67 della l.r. 30/2015 dopo la lettera c-bis), è inserita la seguente:
c ter) effettua gli studi sulla biologia e la consistenza delle popolazioni vegetali e animali e provvede alla cura ed all’effettuazione delle iniziative di sensibilizzazione rispetto ai valori naturalistici, ambientali e della tutela degli habitat e delle specie;
” .
5. Alla lettera d) del comma 1 della l.r. 30/2015 dopo il numero 3) è aggiunto il seguente:
3 bis) assicura il monitoraggio delle autorizzazioni in deroga disciplinate dall’
Sito esternoarticolo 11 del d.p.r. 357/1997
;
”.
6. L'alinea della lettera f) del comma 1 è sostituita dalla seguente: “
coordina la gestione dei siti del sistema regionale della biodiversità di cui all’articolo 5, ed emana direttive ed indirizzi agli enti competenti per l'esercizio uniforme delle connesse funzioni amministrative con particolare riferimento
:”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.