Menù di navigazione

Legge regionale 1 agosto 2016, n. 48

Disposizioni in materia di conservazione e valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 22/2015 e alla l.r. 30/2015 .

Bollettino Ufficiale n. 32, parte prima, del 3 agosto 2016

Art. 36
Attività di coordinamento regionale per la conoscenza, la divulgazione e la promozione dell’offerta del sistema regionale delle aree naturali protette. Modifiche all’articolo 62 della l.r. 30/2015
1. Alla fine della rubrica dell’articolo 62 della l.r. 30/2015 sono aggiunte le seguenti parole: “–
Atlante dei servizi
”.
2. Al comma 1 dell’articolo 62 della l.r. 30/2015 le parole: “
La Regione effettua la ricognizione dei servizi e delle strutture presenti nelle aree protette di cui all’articolo 2, e predispone
” sono sostituite dalle seguenti: “
Le strutture regionali competenti effettuano la ricognizione dei servizi e delle strutture presenti nelle aree protette di cui all’articolo 2, e predispongono
”.
3. Al comma 2 dell’articolo 62 della l.r. 30/2015 le parole: “
gli enti gestori
” sono sostituite dalle seguenti: “
le strutture regionali competenti e gli enti parco
”.
4. Il comma 3 dell’articolo 62 della l.r. 30/2015 è sostituito dal seguente: “
Le strutture regionali competenti monitorano e aggiornano l’Atlante dei servizi, mediante le informazioni ed i dati in loro
possesso o trasmessi dagli enti parco ai sensi dell’articolo 15, comma 2, lettera h).
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.