Legge regionale 1 agosto 2016, n. 48
Disposizioni in materia di conservazione e valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 22/2015 e alla l.r. 30/2015 .
Bollettino Ufficiale n. 32, parte prima, del 3 agosto 2016
Art. 35
Uso del nome e dell’emblema dell’area protetta. Modifiche all’articolo 61 della l.r. 30/2015
1. Il comma 1 dell’articolo 61 della l.r. 30/2015 è sostituito dal seguente:
“1.Per il perseguimento delle finalità delle aree protette e previa stipula di convenzione, la Giunta regionale e gli enti parco possono concedere, anche a titolo oneroso, l’uso del nome o dell’emblema dell’area a produttori di servizi, prodotti e materiali locali, che presentano caratteristiche di qualità, di sostenibilità ambientale e di tipicità territoriale predeterminate con regolamento degli stessi enti, in coerenza con le finalità istitutive dell’area naturale protetta. ”.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.