Legge regionale 1 agosto 2016, n. 48
Disposizioni in materia di conservazione e valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 22/2015 e alla l.r. 30/2015 .
Bollettino Ufficiale n. 32, parte prima, del 3 agosto 2016
Art. 34
Esercizio coordinato delle funzioni. Forme di collaborazione con i gestori delle aree protette nazionali. Sostituzione dell’articolo 60 della l.r. 30/2015
1. L’articolo 60 della l.r. 30/2015 è sostituito dal seguente:
“
Art. 60
Esercizio coordinato delle funzioni.
Forme di collaborazione con i gestori delle aree protette nazionali
1. Fermo restando quanto previsto all’articolo 42, la Giunta regionale definisce modalità organizzative per l'esercizio coordinato delle funzioni svolte dalle strutture regionali e dagli enti parco, finalizzate alla razionalizzazione dei costi delle attività gestionali.
2. La Giunta regionale e gli enti parco possono altresì attivare forme di collaborazione con gli enti gestori delle aree protette nazionali presenti nel territorio, per l'esercizio coordinato di attività di comune interesse volte alla valorizzazione e allo sviluppo dei territori di competenza ed alla destagionalizzazione delle presenze turistiche. A tal fine, individuano progetti coordinati ed integrati, con carattere innovativo e di riproducibilità, che coinvolgono più aree protette aggregate per tipologia progettuale o per sottosistemi ambientali e che hanno priorità nell’erogazione dei finanziamenti regionali di cui all’articolo 12, comma 4, lettera d).
”.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.