Legge regionale 1 agosto 2016, n. 48
Disposizioni in materia di conservazione e valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 22/2015 e alla l.r. 30/2015 .
Bollettino Ufficiale n. 32, parte prima, del 3 agosto 2016
Art. 33
Albo degli amici del parco regionale e della riserva naturale regionale. Modifiche all’articolo 59 della l.r. 30/2015
1. Al comma 1 dell’articolo 59 della l.r. 30/2015 le parole: “
L’ente parco e l’ente gestore della riserva può costituire
” sono sostituite dalle seguenti: “La Giunta regionale e gli enti parco possono costituire, per quanto di competenza,
”.2. Al comma 2 dell’articolo 59 della l.r. 30/2015 le parole: “
Gli enti di cui al comma 1, redigono annualmente
” sono sostituite dalle seguenti: “Le strutture regionali competenti e gli enti parco redigono, di norma annualmente,
” .
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.