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Legge regionale 1 agosto 2016, n. 48

Disposizioni in materia di conservazione e valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 22/2015 e alla l.r. 30/2015 .

Bollettino Ufficiale n. 32, parte prima, del 3 agosto 2016

Art. 31
Principi per lo svolgimento delle attività di promozione e di valorizzazione del territorio delle aree protette regionali. Sostituzione dell’articolo 57 della l.r. 30/2015
1. L’articolo 57 della l.r. 30/2015 è sostituito dal seguente:
Art. 57
Principi per lo svolgimento delle attività di promozione e di valorizzazione del territorio
delle aree protette regionali
1. La Regione e gli enti parco, nello svolgimento delle attività di tutela e di valorizzazione del patrimonio naturale e culturale del territorio di competenza operano per una gestione sostenibile delle attività economiche e sociali, in attuazione degli obiettivi degli atti generali della programmazione regionale e degli strumenti di pianificazione e di programmazione di cui agli articoli 27, 30 e 49.
2. Ai fini di cui al comma 1, il documento operativo annuale di cui all'articolo 12 prevede, tra l’altro, iniziative ed interventi per lo di sviluppo delle attività turistiche ecosostenibili e di accoglienza finalizzate, in particolare, al conseguimento dei seguenti obiettivi:
a) realizzazione di strutture e infrastrutture di servizio, di divulgazione, di informazione ambientale, di valorizzazione culturale delle comunità e delle produzioni agricole zootecniche e forestali, e di educazione allo sviluppo sostenibile;
b) realizzazione di segnaletica informativa;
c) creazione e ripristino di sentieri tematici o escursionistici contraddistinti da apposita segnaletica e conformi alle indicazioni previste per la rete escursionistica toscana, di cui alla
legge regionale 20 marzo 1998, n. 17
(Rete escursionistica della Toscana e disciplina delle attività escursionistiche);
d) definizione e attuazione di proposte educative, didattiche e di divulgazione e
sensibilizzazione ambientale;
e) acquisizione di certificazioni ambientali;
f) inserimento in percorsi partecipati dedicati;
g) partecipazione a forme di gemellaggio o di cooperazione con parchi o altre aree protette ricadenti nel territorio regionale ed extra regionale;
h) uso di sistemi energetici a basso costo ambientale.
3. Gli enti locali territorialmente interessati possono concorrere finanziariamente alle iniziative di cui al comma 2, anche mediante la proposta di specifici progetti da realizzare a cura degli enti locali stessi con il coordinamento delle competenti strutture regionali o degli enti parco interessati.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.