Legge regionale 1 agosto 2016, n. 48
Disposizioni in materia di conservazione e valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 22/2015 e alla l.r. 30/2015 .
Bollettino Ufficiale n. 32, parte prima, del 3 agosto 2016
Art. 28
Patrimonio delle riserve naturali regionali. Sostituzione dell’articolo 53 della l.r. 30/2015
1. L’articolo 53 della l.r. 30/2015 è sostituito dal seguente:
“
Art. 53
Patrimonio delle riserve naturali regionali
1. La Regione e gli enti locali compresi nell’area delle riserve naturali regionali possono mettere a disposizione di esse i beni che ritengono necessari per il raggiungimento delle finalità istitutive.
”.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.