Legge regionale 1 agosto 2016, n. 48
Disposizioni in materia di conservazione e valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 22/2015 e alla l.r. 30/2015 .
Bollettino Ufficiale n. 32, parte prima, del 3 agosto 2016
Art. 27
Nulla osta e autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico nelle aree comprese nelle riserve naturali regionali. Sostituzione dell’articolo 52 della l.r. 30/2015
1. L’articolo 52 della l.r. 30/2015 è sostituito dal seguente:
“
Art. 52
Nulla osta e autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico
nelle aree comprese nelle riserve naturali regionali
1. Nelle aree della riserva naturale regionale il rilascio di autorizzazioni o concessioni relative alla realizzazione di interventi, impianti ed opere, è subordinata al preventivo nulla osta della struttura regionale competente, che ne verifica la conformità agli atti ed alla disciplina di cui al presente capo.
2. Fatto salvo quanto previsto al comma 4, il nulla osta di cui al comma 1, deve essere rilasciato al richiedente entro quarantacinque giorni dalla relativa istanza oppure entro settantacinque giorni qualora la struttura regionale competente, abbia rinviato, non oltre quaranta giorni dalla richiesta, i termini di espressione del nulla osta. Tale facoltà può essere esercitata per una sola volta e previa comunicazione scritta al richiedente.
3. Le autorizzazioni ai fini del vincolo idrogeologico di cui al
titolo V, capo I, della l.r. 39/2000 sono rilasciate dalle strutture regionali competenti nel rispetto della disciplina ivi prevista, contestualmente al nulla osta di cui al comma 1.
4. In caso di interventi, impianti ed opere soggette a valutazione d'incidenza, il nulla osta di cui ai commi 1 e 2, dà atto degli esiti di tale procedura effettuata dalla Regione ed è rilasciato entro il termine previsto all'articolo 88, comma 3, o, nel caso di proroga del termine di cui al comma 2,
entro il termine di settantacinque giorni decorrenti dalla richiesta.
”.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.