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Legge regionale 1 agosto 2016, n. 48

Disposizioni in materia di conservazione e valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 22/2015 e alla l.r. 30/2015 .

Bollettino Ufficiale n. 32, parte prima, del 3 agosto 2016

Art. 25
Regolamento della riserva naturale regionale. Modifiche all’articolo 49 della l.r. 30/2015
1. Al comma 1 dell'articolo 49 della l.r. 30/2015 le parole: “
dal PAER di cui all’articolo 12
” sono sostituite dalle seguenti: “
dagli strumenti della programmazione regionale
”.
2. Il comma 3 dell'articolo 49 della l.r. 30/2015 è sostituito dal seguente:
3. Il regolamento altresì:
a) riporta la perimetrazione dei pSIC, SIC e ZPS ricadenti, anche in parte, nel territorio della riserva e delle relative aree contigue;
b) individua e disciplina, per quanto di competenza, le ulteriori componenti del patrimonio naturalistico-ambientale ed i valori riconosciuti di cui all’articolo 1, commi 2 e 3;
c) individua, descrive e disciplina gli habitat di interesse conservazionistico, anche ai fini della redazione della carta della natura;
d) declina, ai fini della loro attuazione, le specifiche misure di conservazione, come definite dalla Giunta regionale, ai sensi dell’articolo 74, dei siti di cui alla lettera a), e ne può costituire piano di gestione.”.
3. Il comma 7 dell'articolo 49 della l.r. 30/2015 è sostituito dal seguente:
7. Il regolamento si conforma per quanto attiene alla tutela del paesaggio, al piano paesaggistico contenuto nel PIT di cui all’
articolo 88 della l.r. 65/2014 .”.
4. Il comma 8 dell'articolo 49 della l.r. 30/2015 è sostituito dal seguente:
8. Il regolamento detta prescrizioni per il coordinamento delle politiche di settore che interessano la riserva e per la pianificazione territoriale delle province, della città metropolitana e dei comuni.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.