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Legge regionale 1 agosto 2016, n. 48

Disposizioni in materia di conservazione e valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 22/2015 e alla l.r. 30/2015 .

Bollettino Ufficiale n. 32, parte prima, del 3 agosto 2016

Art. 20
Forme di collaborazione fra enti parco. Modifiche all’articolo 42 della l.r. 30/2015
1. Il comma 1 dell'articolo 42 della l.r. 30/2015 è sostituito dal seguente:
1. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di qualità organizzativa di cui all'articolo 37 ed anche in attuazione degli eventuali indirizzi formulati dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 44, gli enti parco regionali attuano forme di collaborazione per l’esercizio associato di funzioni di comune interesse, con particolare riferimento alla gestione contabile, all’attività contrattuale, alla gestione ed alla formazione del personale. La Giunta regionale, in coerenza con gli atti della programmazione regionale, può prevedere che le competenti strutture regionali forniscano servizi agli enti parco sulla base di specifiche convenzioni, per il supporto nell’attività di pianificazione e progettazione, per la formazione del personale, per l’elaborazione e la gestione del trattamento economico del personale, per l'attività di gestione amministrativa e contabile nonché per gli acquisti da svolgersi in forma centralizzata e per l’acquisizione di beni e servizi.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.