Legge regionale 1 agosto 2016, n. 48
Disposizioni in materia di conservazione e valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 22/2015 e alla l.r. 30/2015 .
Bollettino Ufficiale n. 32, parte prima, del 3 agosto 2016
Art. 19
Entrate dell’ente parco. Modifiche all’articolo 34 della l.r. 30/2015
1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 34 della l.r. 30/2015 le parole: “
del PAER
” sono sostituite dalle seguenti: “ degli strumenti della programmazione regionale
“.2. Dopo la lettera b) del comma 1 dell'articolo 34 della l.r. 30/2015 , è inserita la seguente:
“
b bis) le risorse ordinarie e straordinarie per la gestione delle aree di cui all’articolo 15, comma 2, lettera f);
”.3. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 34 della l.r. 30/2015 è sostituita dalla seguente:
“
c) i contributi ordinari degli enti componenti la comunità del parco, ad eccezione delle province e della città metropolitana;
“.4. Dopo la lettera c) del comma 1 dell'articolo 34 della l.r. 30/2015 , come sostituita dal presente articolo, è inserita la seguente:
“
c bis) i contributi straordinari degli enti componenti la comunità del parco;
”.5. Alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 34 della l.r. 30/2015 prima delle parole: “
enti privati
” sono aggiunte le seguenti: “persone fisiche,
”.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.