Legge regionale 1 agosto 2016, n. 48
Disposizioni in materia di conservazione e valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 22/2015 e alla l.r. 30/2015 .
Bollettino Ufficiale n. 32, parte prima, del 3 agosto 2016
Art. 16
Piano integrato per il parco. Modifiche all’articolo 27 della l.r. 30/2015
1. Il comma 3 dell'articolo 27 della l.r. 30/2015 è sostituito dal seguente:
“
3. La sezione di cui al comma 2
:a) riporta la perimetrazione dei pSIC, SIC e ZPS ricadenti, anche in parte, nel territorio del parco e nelle relative aree contigue;
b) individua e disciplina, per quanto di competenza, le ulteriori componenti del patrimonio naturalistico-ambientale di cui all’articolo 1 e le emergenze geologiche e geomorfologiche ricadenti all’interno del parco;
c) individua, descrive e disciplina gli habitat di interesse conservazionistico, anche ai fini della redazione della carta della natura di cui all’
articolo 3 della l. 394/1991 ;
d) si conforma alle misure di conservazione dei siti di cui alla lettera a), individuate ai sensi dell'articolo 74, comma 2;
e) costituisce piano di gestione dei siti di cui alla lettera a) nei casi di cui all'articolo 77, comma 3 , lettera a) .”.
2. Nell'alinea del comma 8 dell'articolo 27 della l.r. 30/2015 le parole: “
il PAER
” sono sostituite dalle seguenti: “gli strumenti della programmazione regionale
”.3. Alla lettera c) del comma 8 dell'articolo 27 della l.r. 30/2015 , dopo le parole: “
delle attività agricole
” sono aggiunte le seguenti: “e zootecniche
”.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.